Skip to main content

Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - rischio assicurato (oggetto del contratto)

Assicurazione contro il rischio da malattia - Pagamento dell'indennizzo - Condizioni - Trasmissione di uno specifico modulo contrattuale - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21453 del 25/07/2025 (Rv. 675906 - 02) In tema di assicurazione contro il rischio derivante da malattie, il pagamento dell'indennizzo non può essere subordinato alla trasmissione, da parte dell'assicurato, di uno specifico modulo contrattuale, ove il contratto ammetta la produzione di qualsiasi documento idoneo a valutare i postumi invalidanti, poiché tale interpretazione si tradurrebbe in un ingiustificato formalismo, in assenza di un apprezzabile interesse dell'assicuratore alla compilazione del modulo suddetto in luogo di documentazione equipollente.