Skip to main content

Riscossione esattoriale

Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Contenuto informativo-sollecitatorio - Indicazione del credito - Necessità - Individuazione degli immobili - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25456 del 17/09/2025 (Rv. 676522 - 01) In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare.