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Riscossione esattoriale

Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Contenuto informativo-sollecitatorio - Indicazione del credito - Necessità - Individuazione degli immobili - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25456 del 17/09/2025 (Rv. 676522 - 01) In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare.
  • Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. UBIS, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1
  • Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 23096 del 2024 Rv. 672101 - 01, N. 24258 del 2014 Rv. 633363 - 01, N. 36000 del 2021 Rv. 663043 - 01