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riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica

Riscossione imposte - Termine per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste ex art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 462 del 1992 - Individuazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 20615 del 22/07/2025 (Rv. 675201 - 01) In tema di riscossione delle imposte, la notificazione delle cartelle di pagamento, conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dall'art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 462 del 1997, nella formulazione "ratione temporis" vigente, deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, come previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, dovendosi attribuire al termine fissato dal comma 5 del predetto art. 3-bis efficacia meramente esortativa.
  • Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/12/1997 num. 462 art. 3 bis com. 4, Decreto Legisl. 16/12/1997 num. 462 art. 3 bis com. 4, Decreto Legisl. 16/12/1997 num. 462 art. 3 bis com. 5, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. A
  • Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 8263 del 2025 Rv. 674397 - 01