Skip to main content

Interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31435 del 07/12/2024 (Rv. 672984-01)

Azione di accertamento negativo di un debito - Richiesta del convenuto di rigetto della domanda attorea - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Fattispecie in tema di impugnazione di cartella di pagamento.

La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31435 del 07/12/2024 (Rv. 672984-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945