Fatto dannoso costituente reato - Termine di prescrizione del reato - Rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c. - Modifica legislativa - Termine del momento di consumazione del reato - Riferimento - Necessità - Fondamento.
Qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31378 del 06/12/2024 (Rv. 672926-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947