Cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16626 del 21/06/2025 (Rv. 675416 - 01)
Motivi del ricorso - Rinuncia a motivi del ricorso - Differenze rispetto all'art. 390 c.p.c. - Sottoscrizione della parte e specifico mandato - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, a differenza di quella prevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando la disposizione del diritto in contesa, ma costituendo espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore; pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16626 del 21/06/2025 (Rv. 675416 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_390
![]()