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Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16650 del 22/06/2025 (Rv. 675146 - 01)

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Notifica del ricorso per cassazione al difensore in appello della società estinta - Legittimità - Controricorso della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16650 del 22/06/2025 (Rv. 675146 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300