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Impugnazioni in generale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16647 del 21/06/2025 (Rv. 675599 - 01)

Notificazione - dell'atto di impugnazione - Notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado con propri funzionari - Regime successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria del Tribunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione - Necessità.

La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16647 del 21/06/2025 (Rv. 675599 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_417_2