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Appello - costituzione e comparizione delle parti - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16782 del 23/06/2025 (Rv. 675650 - 01)

Art. 348, comma 2, c.p.c. - Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, l'art. 348, comma 2, c.p.c. - applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro - prevede che il giudice rinvii la causa soltanto nel caso in cui la mancata comparizione dell'appellante avvenga alla prima udienza, sicché non trova applicazione ove il processo abbia già avuto uno sviluppo, anche se solo sul piano processuale. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dei presupposti del predetto rinvio, atteso che l'appellante incidentale non era comparso soltanto all'ultima udienza, allorché il processo aveva già avuto ampia trattazione, con espletamento di una CTU e deposito del relativo elaborato).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16782 del 23/06/2025 (Rv. 675650 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348