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Impugnazioni Civili - Giudicato interno sulla questione - Corte di Cassazione, Sentenza Numero: 24172, del 29/08/2025

Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni.

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, rimessa dalla Terza Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata)».