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Cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Corte di Cassazione, , Sez. 5 - , Ordinanza n. 16379 del 18/06/2025 (Rv. 675184 - 01)

Giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Provvedimenti finali - Impugnabilità - Mediante revocazione o ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380 bis, Cod_Proc_Civ_art_391 bis, Cod_Proc_Civ_art_395