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Elettorato - passivo (ineleggibilità)

Elettorato passivo - Amministratore responsabile dello scioglimento dell'ente locale - Incandidabilità sopravvenuta alla rielezione nel turno elettorale successivo allo scioglimento - Effetti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 08/07/2025 (Rv. 674914 - 03) In tema di elettorato passivo, l'art. 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 completa la disciplina dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché la sopravvenuta incandidabilità dell'amministratore responsabile dello scioglimento del consiglio comporta, oltre alla decadenza dalla carica riassunta medio tempore, la sua ineleggibilità per il turno o i due turni successivi allo scioglimento stesso, a seconda dell'applicabilità, ratione temporis, del menzionato art. 143, comma 11, nella formulazione anteriore o posteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif., dalla l. n. 132 del 2018.