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Amministrative

Elettorato passivo - Scioglimento del Consiglio ex art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000 - Accertamento della natura mafiosa dei condizionamenti subiti dall’organo elettivo - Necessità - Rilevanza di altri condizionamenti - Esclusione - Ragioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 08/07/2025 (Rv. 674915 - 01) Ai fini dell'incandidabilità degli amministratori degli enti locali è necessario, ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, che l'organizzazione criminale che infiltra l'ente locale o esercita pressioni sul consiglio comunale o provinciale, operi con metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo, non rilevando altro genere di condizionamento, atteso che le norme che regolano le cause di esclusione dell'elettorato passivo sono di stretta interpretazione, ferme restando le sanzioni penali derivanti dalla commissione di reati di altro genere e la responsabilità civile derivante da cattiva gestione della cosa pubblica.