Procedimento di liquidazione onorari spettanti per il patrocinio dinanzi la Corte di cassazioneRito speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011- Applicabilità - Giudice competente - Individuazione - Criteri.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22411 del 04/08/2025 (Rv. 676017 - 01)
Il procedimento di liquidazione per le prestazioni rese davanti alla Corte di cassazione segue il rito speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011; la competenza spetta al giudice di merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione, oppure al giudice di rinvio, in caso di cassazione con rinvio e successiva riassunzione.