D.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 - Riducibilità oltre il 50 % dei valori medi delle tabelle allegate - Esclusione - Contrasto con gli artt. 101, paragrafo 1, TFUE, e 4, paragrafo e, TUE - Esclusione - Fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19049 del 11/07/2025 (Rv. 676057 - 01)
L'impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, introdotta dal d.m. n. 37 del 2018, non è in contrasto con gli artt. 101, par. 1, TFUE, e 4, par. e, TUE, in quanto: a) le tariffe, seppure predisposte dal Consiglio nazionale forense, sono successivamente sottoposte al vaglio dell'autorità statale; b) resta impregiudicata la possibilità per le parti di raggiungere accordi in deroga alle previsioni tariffarie; c) la previsione dell'inderogabilità è preordinata alla tutela di un interesse pubblico, trascendendo quello meramente privato della categoria professionale.