Difesa d'ufficio - Imputato - Riconoscibilità della qualifica di consumatore - Disciplina consumeristica - Estensione - Ammissibilità - Fondamento - Sinallagmaticità nella fase esecutiva del rapporto ed estraneità dello Stato ai diritti e obblighi - Fattispecie.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20649 del 22/07/2025 (Rv. 676007 - 01)
In tema di difesa d'ufficio, anche a quest'ultima trova applicazione la disciplina consumeristica, nelle ipotesi in cui l'imputato rivesta la qualifica di consumatore, in quanto il contratto di prestazione d'opera professionale, nella fase esecutiva del rapporto, rimane caratterizzato dal nesso di sinallagmaticità, con diritti e obblighi a carico delle parti a cui lo Stato è estraneo in quanto il suo intervento autoritativo è finalizzato, nella fase genetica, ad assicurare la difesa tecnica nel processo e, solo in via eventuale, in caso di impossibilità dell'imputato ad adempiere al pagamento della prestazione o in caso di irreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l'attività svolta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del cd. foro del consumatore, ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale del luogo di residenza dell'imputato, in relazione all'azione per il recupero del credito professionale da parte del difensore d'ufficio).