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Art.49.(Disciplina transitoria per l'esame)

Articolo vigente

Art. 49.(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

(entrata in vigore febbraio 2013)

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