Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione da parte dell’incolpato proscioltoConsiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021
In materia disciplinare, l’art. 61 L. n. 247/2012 stabilisce la legittimazione all’impugnazione dell’incolpato nel caso di affermazione di sua responsabilità, sicché è inammissibile l’impugnazione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di archiviazione al fine di ottenere una motivazione di proscioglimento più favorevole.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021 …...
Sentenza disciplinare emessa dal Consiglio Nazionale Forense – Cass. n. 8777/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Sentenza disciplinare emessa dal Consiglio Nazionale Forense - Successiva decadenza di alcuni dei componenti del collegio per accertamento della loro ineleggibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza disciplinare - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 02 …...
Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare – Cass. n. 8777/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di terzietà - Manifesta infondatezza - Ragioni - Consigli locali degli ordini degli avvocati - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 102 e 111 Cost. - Manifesta inammissibilità - Fondamento.
In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al profilo del difetto di terzietà del giudice, perché la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione) e il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, peraltro compatibili col diritto comunitario, assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata in tale materia al C.N.F., pur avendo questo anche una funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, i quali ultimi esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, risultando così manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati (artt. 24, 102 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale sollevata con specifico riguardo alle loro competenze disciplinari.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 01 …...
Procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – Cass. n. 28176/2020Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum”, quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem” di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice delibazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28176 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – Cass. n. 412/2020Norme applicabili -Norme della legge professionale e, in mancanza, del codice di procedura civile - Norme del codice di procedura penale - Applicazione residuale - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE
GIUDIZI DISCIPLINARI
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p., per denuncia di conflitto tra il Collegio Distrettuale di Disciplina, quale giudice speciale comminante una sanzione disciplinare ad un avvocato, e il giudice ordinario della controversia in relazione alla quale era stato commesso l'illecito disciplinare).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 412 del 14/01/2020 (Rv. 656658 - 01)
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Impugnazioni procedimento disciplinare - termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - applicabilità - decorrenza – ragioni - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018Avvocato - giudizi disciplinari - impugnazioni procedimento disciplinare - termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - applicabilità - decorrenza – ragioni - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018 …...
Impugnazione al CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30992 del 27 dicembre 2017Impugnazione al CNF a mezzo posta: opera il principio di c.d. scissione degli effetti
Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o PEC), è sufficiente che l’atto stesso sia spedito entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, già art. 50 RDL n. 1578/1933).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30992 del 27 dicembre 2017
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 dicembre 2017, n. 217 - 2Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva dispensato l’abogado dalla prova attitudinale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 dicembre 2017, n. 217
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 dicembre 2017, n. 217Inammissibile l’impugnazione proposta a mezzo email (ordinaria)
L’impugnazione delle decisioni dei Consigli territoriali può proporsi anche a mezzo posta elettronica, purché certificata, giacché quella ordinaria è inidonea -sia dal punto di vista legale, sia da quello intrinseco- a dare certezza della avvenuta notifica e della data in cui questa è stata effettuata.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 dicembre 2017, n. 217
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Impugnativa Ricorso al CNF in proprio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 210L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie trattavasi di sospensione “amministrativa” a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi ex art. 17 L. 20/09/1980 n. 576).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 210
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Impugnazione tardiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 212L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 212
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 206Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per la presentazione dell’impugnazione non ne comporta nullità
L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, ma semmai giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, la concessione di un termine per l’errore scusabile, ove ne ricorrano i presupposti.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 206
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 195Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 195
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 196Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 196
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Impugnazione Ricorso al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2017, n. 183Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi
Il ricorso dell’incolpato al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale
(Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto da avvocato non cassazionista e privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha dichiarato l’inammissibilità).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2017, n. 183
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Impugnazione al CNF - procura alle liti - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017Impugnazione al CNF: la procura alle liti su foglio separato o rilasciata successivamente alla proposizione del ricorso
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di procura speciale, che in quanto tale deve essere successiva alla decisione territoriale impugnata. Non è invece necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, che la procura stessa sia antecedente alla proposizione del ricorso (operando la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc), né che sia materialmente congiunta all’atto cui acceda (potendosi accertare aliunde una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 212/2016, che aveva pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione poiché la “nomina a difensore di fiducia” era un mero allegato documentale al ricorso).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017
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Impugnazione tardiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 160L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 160
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164Impugnazione della delibera di cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti e successiva iscrizione all’albo ordinario
La successiva iscrizione dell’avvocato stabilito all’albo ordinario determina la (sopravvenuta) mancanza di interesse ad impugnare la delibera che lo abbia cancellato dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti con conseguente reiezione della domanda.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164 - 2Consumazione del diritto di impugnazione e successiva memoria illustrativa
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in grado d’appello retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164
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Impugnazione in Cassazione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 2Il CDD non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Distrettuale di disciplina (CDD), trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti dell’Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall’altro, non è portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CDD).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Impugnazione in Cassazione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione
Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Impugnazioni - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017I limiti alle impugnazioni delle sentenze CNF ex art. 360 n. 5 cpc
Ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, le sentenze del CNF possono essere impugnate, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione del n. 5 dell’articolo 360 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9, rigettandolo nel merito per il resto).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017
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Avvocati stabiliti - Corte di Cassazione, SS.UU, decreto n. 23970 del 12 ottobre 2017Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l’estinzione dell’impugnazione in Cassazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense comporta l’estinzione del relativo giudizio, la quale può essere dichiarata con decreto ex art. 391 cpc (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari).
Corte di Cassazione, SS.UU, decreto n. 23970 del 12 ottobre 2017
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 144Inammissibile l’impugnazione proposta dall’esponente avverso il provvedimento di archiviazione del consiglio territoriale
E’ inammissibile l’impugnazione proposta dall’esponente avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale (Nel caso di specie, l’esponente -peraltro in proprio sebbene non avvocato- aveva impugnato la delibera del Consiglio territoriale che aveva ritenuto di non dover procedere disciplinarmente nei confronti dell’avvocato a seguito di esposto presentato a carico dello stesso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 144
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Impugnazione tardiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 138L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 138
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Impugnazione tardiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 142L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 142
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 149L’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato (Nel caso di specie, la rinuncia riguardava il ricorso proposto avverso la delibera con cui il Consiglio dell’Ordine aveva respinto la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di un dipendente pubblico presso la Guardia di Finanza con la qualifica di Ufficiale addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale della Procura della Repubblica).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 149
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Impugnazione dinanzi al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150Nel giudizio di impugnazione dinanzi al CNF opera il divieto di nova
Al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto l’escussione di testi non indicati nel procedimento celebrato dinanzi al Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136 - 3Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
I motivi dell’impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall’impugnazione proposta emergano in maniera chiara, inequivoca e congiunta: a) l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e b) l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo assetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo giudice. La carenza o l’insufficienza di tali requisiti (motivi specifici) rende l’impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità che ne determina l’inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136 - 2Impugnazione al CNF: il requisito dell’autosufficienza
Chi intenda appellare la decisione disciplinare del Consiglio territoriale ha l’onere, a pena di inammissibilità del gravame, di a) indicare i passi della decisione non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e le omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un ragionato progetto alternativo di decisione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136
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Impugnazione L’appello al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136L’appello al CNF non può riguardare generiche censure alla decisione del Consiglio territoriale
Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136L’impugnazione al CNF è a critica vincolata
Sebbene costituisca primo grado della giurisdizione, il giudizio disciplinare avanti al Consiglio Nazionale Forense va qualificato come giudizio di secondo grado o di “appello”, con quanto ne consegue secondo il vigente ordinamento processuale civile in tema di impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136
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Impugnazione Ricorso al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 131Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’abogado
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dal professionista che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava il silenzio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in ordine alla domanda di dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2001. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 131
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Impugnazione Appello al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 132L’appello al CNF non può riguardare generiche censure alla decisione del Consiglio territoriale
Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 132
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Impugnazione Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 133La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei Consigli territoriali che disponela citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 133
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Ricorso in Cassazione – termini - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21113 del 12 settembre 2017Ricorso in Cassazione: il termine di 30 giorni opera solo dopo i regolamenti previsti dalla nuova Legge professionale
Fino all’emanazione ed entrata in vigore dei relativi regolamenti esecutivi della L. n. 247/2012, ha trovato applicazione l’art. 50, co. 2, RDL n. 1578/1933, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso al C.N.F. è di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, giusta il disposto dell’art. 65, co. 1, L. n. 247 cit. che ha così differito l’operatività del termine di 30 giorni previsto dall’art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Corte di Cassazione -pres. Amoroso, rel. Frasca- SS.UU, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017, con cui era stato rigettato -per difetto di fumus boni iuris– il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sentenza del 10 maggio 2016, n. 137).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21113 del 12 settembre 2017 …...
Impugnazione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017Per il termine d’impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore
Nel giudizio disciplinare ed in quello elettorale, la notificazione della decisione eseguita nei confronti dell’interessato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., che invece individua il relativo dies a quo nella data di notifica al difensore costituito (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’interessato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017
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Impugnazione Ricorso al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 116Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)
Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava il mancato accoglimento della sua domanda di iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 116
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Impugnazione Rinuncia al ricorso - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 122Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 122
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Impugnazione tardiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 106L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 106
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Impugnazione Ricorso al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 108Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’abogado
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dal professionista che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con la quale il COA aveva escluso la dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2001. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 108
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 108Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, l’eventuale procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 108
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Impugnazione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017
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Impugnazione CNF - proprie sentenze - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
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Impugnazione depositata al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 92Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva respinto la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 92
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 100 - 3Impugnazione al CNF: il requisito dell’autosufficienza
Chi intenda appellare la decisione disciplinare del Consiglio territoriale ha l’onere, a pena di inammissibilità del gravame, di a) indicare i passi della decisione non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e le omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un ragionato progetto alternativo di decisione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 100 - 2Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
I motivi dell’impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall’impugnazione proposta emergano in maniera chiara, inequivoca e congiunta: a) l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e b) l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo assetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo giudice. La carenza o l’insufficienza di tali requisiti (motivi specifici) rende l’impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità che ne determina l’inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 100L’impugnazione al CNF è a critica vincolata
Sebbene costituisca primo grado della giurisdizione, il giudizio disciplinare avanti al Consiglio Nazionale Forense va qualificato come giudizio di secondo grado o di “appello”, con quanto ne consegue secondo il vigente ordinamento processuale civile in tema di impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
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Impugnazione Ricorso al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 98Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’abogado
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dal professionista che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con la quale il COA aveva escluso la dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 98
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Impugnazione depositata al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 101Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF e solo per conoscenza al Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, il ricorso era stato trasmesso al CNF e inviato “per conoscenza” al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 101
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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 83Inammissibile l’impugnazione contenente solo mere illazioni sull’asserita parzialità del giudice disciplinare
Il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale deve contenere, a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di censura del provvedimento contestato, sia dei suoi contenuti fattuali sia con riferimento agli errori procedimentali o di diritto che abbiano determinato la non corrispondenza del procedimento o della decisione alle formalità del rito e/o alla corretta applicazione dei principi deontologici alla fattispecie esaminata, perciò non essendo all’uopo sufficiente limitarsi ad una diversa ricostruzione o interpretazione dei fatti oggetto di incolpazione né tantomeno limitarsi a censurare l’asserita erroneità della decisione impugnata perché in thesi dovuta ad un preteso atteggiamento persecutorio e discriminatorio del giudice disciplinare nei confronti dell’incolpato senza tuttavia indicare quali sarebbero i “vizi” della decisione impugnata e perché le motivazioni contenute nella stessa dovrebbero essere ritenute errate.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 83
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Impugnazione al CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017Il COA può impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del CDD
Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017 …...
Procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017 - 2La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei CDD che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017
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Impugnazione - Il CNF ed il CDD - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16993 del 10/07/2017Nuova legge forense - Ricorso e controricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Termini per la proposizione - Individuazione - Fondamento.
La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è soggetta, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata, mentre per il controricorso opera il termine ordinario previsto dall'art. 370 c.p.c., essendo richiamati dagli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, della legge sull'ordinamento della professione forense solo gli artt. 59-65 e non anche gli artt. 66-68 del r.d. n. 37 del 1934, ed applicandosi, per quanto non espressamente regolato dalla nuova disciplina, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per il giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16993 del 10/07/2017 …...
Impugnazione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017Il COA può impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del CDD
Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017 …...
Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
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Impugnazione Ricorso al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 64Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (dell’avvocato stabilito)
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con la quale il COA aveva escluso la dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 64
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Impugnazione Ricorso al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 45Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi
Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava il mancato accoglimento della sua domanda di iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 45
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Impugnazione al CNF - procura alle liti - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017Impugnazione al CNF e procura alle liti: la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc non si applica al ricorso proposto in proprio
L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall’avvocato non iscritto all’albo o sospeso dall’esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello ius postulandi.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 aprile 2017, n. 34Inammissibile l’impugnazione al CNF della delibera di archiviazione dell’esposto
Il provvedimento di archiviazione dell’esposto non è soggetto ad autonoma impugnazione avanti al CNF, la quale è infatti riservata alle decisioni finali pronunciate all’esito del procedimento disciplinare, tra le quali non rientrano le delibere assunte nella fase pre-procedimentale e prive del carattere di decisorietà e definitività.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 aprile 2017, n. 34
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 16Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, la procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 16
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Impugnazione tardiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 18L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 18
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Impugnazione depositata al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2017, n. 7Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 in combinato disposto con l’art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2017, n. 7
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Istanza di ricusazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408Il rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF
La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza. Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408
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Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 381Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore
Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del Consiglio territoriale è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase di impugnazione (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 381
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15199 del 22/07/2016Atto di apertura di procedimento disciplinare - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Esclusione - Fondamento - Nuova disciplina ex art. 36 della l. n. 247 del 2012 - Irrilevanza.
L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una "decisione" ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo "status" professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l'avvio del procedimento, con l'indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, senza che induca ad una diversa conclusione l'introduzione della nuova disciplina del procedimento operata con la l. n. 247 del 2012, il cui art. 61 consente solo l'impugnazione delle sentenze.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15199 del 22/07/2016 …...