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Art.62.(Esecuzione)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 62.(Esecuzione) 

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

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Documenti collegati:

Sanzioni formali - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017
Sospensione cautelare delle sentenze CNF esclusa per le sanzioni formali (avvertimento e censura) L’avvertimento e la censura sono “sanzioni formali”, che consistono in una deplorazione del comportamento tenuto dal professionista, senza tuttavia incidere sulla sua attività professionale né sulla sua reputazione pubblica, giacché nella fase esecutiva di tali sanzioni, il Consiglio dell’ordine procede unicamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto (art. 35, comma 2, reg. 21/02/2014, n. 2). La sospensione disciplinare e la radiazione sono invece “sanzioni sostanziali”, che, da un lato, impediscono temporaneamente o definitivamente (fatta salva la possibilità di re-iscrizione alle condizioni di cui all’art. 62, comma 10, legge n. 247/2012) l’esercizio dell’attività professionale con perdita dello jus postulandi e, dall’altro, comportano una capillare divulgazione dell’impedimento stesso presso uffici giudiziari, ordini del distretto e iscritti agli albi, anche mediante affissione presso l’ordine professionale (art. 62, commi 5 e 6, reg. n. 2/2014) ed inserimento in appositi elenchi tenuti e aggiornati dal Consiglio medesimo. Solo con riferimento a tali ultime sanzioni è pertanto configurabile il periculum in mora necessario (unitamente al fumus boni juris) per la sospensione cautelare dell’esecuzione delle sentenze CNF da parte della Corte di Cassazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017   …...
Avvocati sospesi e radiati - Consiglio nazionale forense, 21 giugno 2017, n. 43
Il  COA di Firenze formula quesito in merito alla possibilità di pubblicare sul proprio sito l’elenco completo degli avvocati sospesi e radiati e se, comunque, se possa essere pubblicata sulla scheda del singolo iscritto consultabile su Internet, la notizia della sospensione, unitamente alla sua causa. Inoltre, il COA chiede di sapere se la pubblicazione telematica possa sostituire l’affissione di cui all’art. 62, comma 6 della legge n. 247/12 e possa valere altresì quale comunicazione agli iscritti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. (Quesito n. 283, COA di Firenze) La risposta è resa nei termini seguenti. Al primo quesito deve darsi risposta affermativa essendo consentita pubblicità sul sito del C.O.A., secondo quanto già espressamente previsto dall’art. 15 c. 3 L. n. 247/2012. Si ritiene altresì che, al fine della miglior tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e per garantire la posizione del singolo professionista interessato dalla sospensione, l’indicazione della natura della sospensione (cautelare, amministrativa, volontaria o disciplinare) sia ammessa, come già risulta dalla prassi di numerosi COA. Con riferimento al secondo quesito, si osserva che la funzione di pubblicità notizia dell’inserimento sul sito del C.O.A., che è rivolto ad una generalità di potenziali interessati, non può essere equiparata a quella derivante dall’inserimento nello specifico elenco che contiene, per ogni singolo iscritto, tutte le notizie relative all’attività professionale e, segnatamente, ogni fatto che influisca sullo jus postulandi. Tale prospettazione è avvalorata dal fatto che l’art. 62 L. n. 247/2012 prevede ai c. 5 e 6 particolari e specifiche forme di comunicazione e di pubblicità che non ammettono equipollenti essendo espressamente rivolte agli enti istituzionali dell’avvocatura ed agli iscritti che costituiscono la categoria. Né sono ammissibili forme alternative di comunicazione alla luce dell’inequivoca previsione di cui all’art. 15 lett. e ed f della L. n. 247/2012 che istituiscono albi, registri ed elenchi speciali distinti in relazione a specifici oggetti, attività svolte ed abilitazioni possedute dagli avvocati. Consiglio nazionale forense, 21 giugno 2017, n. 43   …...

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