La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare
La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare, anche in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, atteso che nella fase istruttoria delle indagini conoscitive non è prevista dall’art. 58 LP l’audizione dell’interessato, che va pertanto ritenuta auspicabile, ma non obbligatoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 78 del 28 marzo 2025