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Art.53.(Sanzioni)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 53.(Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

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Comportamento complessivo dell'incolpato – Cass. n. 8038/2018
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Sanzione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017
Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, il CNF aveva sanzionato l’incolpato con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione comminatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare. L’incolpato impugnava quindi la sentenza CNF sostenendo che, una volta rilevata l’abrogazione della sanzione della cancellazione, si sarebbe dovuta applicare -in thesi- la lex mitior costituita dalla previgente sanzione della sospensione da due mesi ad un anno, giammai infliggere la sospensione per tre anni, secondo la più gravosa disciplina della sospensione introdotta dallo jus superveniens. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione, così confermando Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017   …...
Sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 220
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 220   …...
Sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva provveduto alla immediata interruzione di ogni attività così come contestatagli nel capo di incolpazione, non appena notificatogli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi attenuato all’avvertimento la sanzione della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208   …...
Favor rei: la valutazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213
Favor rei: la valutazione (in concreto) non deve limitarsi alla sola sanzione edittale Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213   …...
Sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 198
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 198   …...
Sanzione irrogata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181   …...
Addebito contestato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017
Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017   …...
Favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 87
Favor rei: la valutazione (in concreto) non deve limitarsi alla sola sanzione edittale Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la sanzione è stata determinata in concreto applicando il codice deontologico vigente all’epoca di realizzazione dell’illecito disciplinare, poiché più favorevole rispetto alla pena aggravata altrimenti applicabile secondo l’attuale previsione codicistica). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 87 …...
Sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 13
Sanzione disciplinare: il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità Il procedimento disciplinare deve ritenersi validamente radicato anche se non sia stato previamente esperito un tentativo di conciliazione, in quanto nessuna norma dell’ordinamento professionale ne impone il previo svolgimento quale condizione di legittimità del successivo avvio della fase disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione disciplinare perché non preceduta da un tentativo di bonaria composizione della lite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 13   …...
Sanzione irrogata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 375
La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullita` della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignita` e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullita`, ovvero l’annullabilita`, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 375   …...
Prescrizione - interruzione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 153
La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 153   …...

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