Art.54.(Rapporto con il processo penale)
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013
Art. 54.(Rapporto con il processo penale)
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.
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L’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ssgg. c.p.p. (c.d “patteggiamento sul reato” o “sull’imputazione”) è istituto del tutto diverso da quello del “concordato in appello” ai sensi dell’art. 599-bis c.p. (c.d. “patteggiamento sulla sentenza” o “sui motivi”), sicché a quest’ultimo non si applica l’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, bensì l’art. 653, comma 1-bis, del c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012 …...
Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti – Cass. n. 12902/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti - Disciplina introdotta dall'art. 54 della l. n. 247 del 2012 - Formule assolutorie - Rilevanza.
L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall'art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, in deroga alla generale previsione dell'art. 653 c.p.p., soltanto l'accertamento con sentenza penale irrevocabile che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" ha efficacia di giudicato, preclusivo di un'autonoma valutazione dei fatti ascritti all'incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie "il fatto non costituisce reato o illecito penale" o il fatto "non è previsto dalla legge come reato".
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12902 del 13/05/2021 (Rv. 661284 - 01)
Riferimenti normativi: L_247_2012_54, L_247_2012_55 …...
Giudizio disciplinare e giudizio penale – Cass. n. 9547/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti - Competenza territoriale del procedimento disciplinare - Applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale - Esclusione - Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la disciplina dei rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, dettata dall'art.54 della l. n. 247 del 2012 per l'ipotesi in cui per gli stessi fatti il professionista sia sottoposto anche a procedimento penale, è ispirata al criterio della piena autonomia tra i due giudizi, tanto dal punto di vista procedimentale quanto rispetto alle valutazioni sottese all'incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del processo penale; pertanto, ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano operatività le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato più grave, dovendosi fare applicazione della specifica regola contenuta nell'art.51 della citata l. n.247 del 2012, alla cui stregua è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del CNF che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'incolpato, aveva ritenuto territorialmente competente il consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui si era verificata la "stragrande maggioranza" dei fatti contestati, e non quello del luogo indicato dall'autorità giudiziaria penale ai fini del radicamento della competenza per il procedimento penale, individuato in base al reato più grave).
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Giudizio disciplinare e giudizio penale – Cass. n. 7336/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Stessi fatti - Disciplina introdotta dall'art. 54 l. n. 247 del 2012 - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Sospensione facoltativa - Condizioni.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7336 del 16/03/2021 (Rv. 660854 - 01)
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La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezioneLa “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019
Riferimenti normativi: l_247_2012_54 …...
giudicato penale - procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti in sede disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione in sede disciplinare dei fatti accertati penalmente, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e dovendo rimanere fermo il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti, nella loro materialità, operato dall’autorità giudiziaria.E’ infatti inibito al giudice della deontologia di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato ma sussiste, tuttavia, la piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nella diversa ottica dell’illecito disciplinare, con la conseguenza che il C.O.A. (ed ora il C.D.D.) non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 …...
illecito disciplinare “atipico” - tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h).Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell’ambito dell’attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, condotta -questa- non espressamente tipizzata dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell’avvocato “cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (art. 4 c. 2°). In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 …...
La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 143La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale
La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 143
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