Art.52.(Contenuto della decisione)
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013
Art. 52.(Contenuto della decisione)
1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.
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Documenti collegati:
Espressioni sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare – Cass. n. 13168/2021
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – impugnazioni - Espressioni sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Veridicità e contesto dei fatti - Ininfluenza - Fondamento - Contrasto con l’art. 21 Cost. - Esclusione.
Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico forense, vigente "ratione temporis", rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13168 del 17/05/2021 (Rv. 661246 - 02)
Riferimenti normativi: L_247_2012_52 …...
Decisione Sentenze CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017
I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.
In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017
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Rilevanza deontologica - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017
La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione
Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017
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Cassazione - sentenze CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017
I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall’organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017
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Cassazione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017
I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall’organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017
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Sentenze CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017
I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall’organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017
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Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 71
Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione: l’oggetto di valutazione della condotta “irreprensibile”
La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista gia` ritenuto meritevole di radiazione o di cancellazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera con cui il consiglio dell’ordine aveva rigettato la domanda di reicrizione all’albo, nel contempo disponendo in via sostitutiva l’iscrizione del ricorrente stesso nell’Albo degli Avvocati).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 71 …...
Decisione disciplinare – impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408
Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione
L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (Nel caso di specie, nella propria impugnazione il ricorrente aveva dato prova di aver ben compreso i fatti contestatigli nonche´ di aver individuato l’autorita` a cui proporre l’appello e il termine utile per proporre l’impugnazione stessa).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408
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Decisione disciplinare – firma - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha cassato Consiglio Nazionale Forense sentenza del 29 dicembre 2015 n. 233, secondo cui “Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione”).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
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fine
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