LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013
Art. 18.(Incompatibilità)
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Avvocati degli enti pubblici - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 59 del 10 marzo 2025Gli avvocati degli enti pubblici non possono svolgere attività di gestione amministrativa - Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale - L’avvocato di ente pubblico può trattare esclusivamente gli affari legali del proprio ufficio
Gli avvocati degli enti pubblici non possono svolgere attività di gestione amministrativaGli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionaleL’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministativo - burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
L’avvocato di ente pubblico può trattare esclusivamente gli affari legali del proprio ufficioL’iscritto alla sezione speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici non può svolgere attività professionale a favore di soggetti diversi dal proprio ente, la quale presuppone l’iscrizione all’albo …...
Sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale – Cass. n. 9545/2021Avvocato e procuratore - albo - cancellazione - Sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale ex art. 20, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Effetti sui requisiti di iscrizione all'albo - Esclusione - Conseguenze - Cancellazione in caso di incompatibilità - Necessità - Diversità di trattamento dell'avvocato sospeso di diritto ex art. 20, comma 1, l. n. 247 del 2012 - Contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza - Manifesta infondatezza - Ragioni.
La sospensione facoltativa dall'esercizio della professione forense di cui all'art. 20, comma 2, della l. n. 247 del 2012 incide sull'attività del professionista iscritto all'albo consentendogli di sospenderne volontariamente l'esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la sospensione volontaria non evita la cancellazione dell'avvocato in caso di originaria o sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione; non è peraltro irragionevole e, dunque, non contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la diversità di trattamento tra l'avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni previste dall'art. 20, comma 1, della citata normativa, è sospeso di diritto dall'esercizio professionale allo scopo di rafforzare la sua autonomia e indipendenza nell'assolvimento della carica istituzionale e il professionista che, non ricoprendo alcune di dette cariche, decida volontariamente di sospendere la sua attività.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9545 del 12/04/2021 (Rv. 661013 - 01 …...
Situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione – Cass. n. 29462/2017Avvocato e procuratore - albo – iscrizione - Situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione - Incidenza sulla validità degli atti compiuti dal difensore - Esclusione.
Sulla validità degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di lavoratore subordinato, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non lo privano della legittimazione all’esercizio della medesima professione fino a quando persista detta iscrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29462 del 07/12/2017 (Rv. 646194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_156, L_247_2012_18, L_247_2012_19, L_247_2012_23 …...
Avvocato e procuratore - albo – speciale - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18176 del 24/07/2017Iscrizione nell'albo degli avvocati - Incompatibilità ex artt. 18 e 19 della l. n. 247 del 2017 con il lavoro subordinato - Eccezioni - Attività di insegnamento e ricerca nelle sole materie giuridiche - Disciplina transitoria più favorevole - Art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 247 del 2012 - Applicabilità agli avvocati stabiliti già iscritti nella sezione speciale - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato stabilito, già iscritto, alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti successivamente domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto alla normativa sull'incompatibilità dettata dagli artt. 18 e 19 della predetta legge, riferita a tutte le ipotesi di lavoro subordinato, con l'unica eccezione dell'insegnamento e della ricerca nelle sole materie giuridiche, non potendo operare, ai sensi del successivo art. 65, comma 3, l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, in quanto la sua iscrizione nell'albo degli avvocati è subordinata al ricorso di tutte le condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18176 del 24/07/2017 …...
Avvocato stabilito - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017Avvocato stabilito e incompatibilità: opera la nuova legge professionale - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017
L’avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell’albo, il quale presenti, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell’iscrizione nell’albo, alla normativa sull’incompatibilità dettata da quest’ultima legge, senza che possa operare l’ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall’art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell’albo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 412).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017
  …...
Avvocato e procuratore – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15208 del 22/07/2016Incompatibilità ex art. 18, lett. a), della l. n. 247 del 2012 - Interpretazione - Portata - Legittimità e fondamento.
La previsione di incompatibilità all'esercizio della professione forense ex art. 18, lett. a), della l. n. 247 del 2012, va interpretata nel senso della sufficienza dell'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è ivi espressamente consentita, per determinare la incompatibilità quanto all'iscrizione all'albo degli avvocati (anche all'elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinchè tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente, senza che tale assetto generi dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria, atteso che mira a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento dell'incarico professionale e che le ipotesi di incompatibilità si ricollegano a libere scelte del cittadino.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15208 del 22/07/2016 …...
Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse - Tar Lazio, sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse L’art. 14 bis d.m. n. 180/2010(*) è illegittimo per eccesso di potere.
Tar Lazio, Sez. I (pres. Volpe, rel. Correale), sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016(*) “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali …...
jus superveniens - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015Procedimento di iscrizione all’albo
Nell’ambito dei procedimenti (amministrativi) avanti al COA, vige il principio del “tempus regit actum”, che impone di applicare ai procedimenti stessi le disposizioni normative sopravvenute finché ancora in corso, malgrado l’atto di impulso di parte sia stato posto in essere in data anteriore al nuovo quadro normativo.
(Nel caso di specie trattavasi di domanda di iscrizione all’albo presentata antecedentemente all’introduzione di una nuova incompatibilità professionale, tuttavia vigente al momento della successiva decisione, che per tale motivo era stata di rigetto).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015
  …...
incompatibilita' - Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA - Natura pubblicistica degli enti - Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 03.05.2005 n. 9096Avvocati - Art. 3 del R.D.L. 1578/1933 incompatibilita' dell’esercizio delle professioni di avvocato Iscrizione all’albo speciale - Natura pubblicistica degli enti
Art. 3 del R.D.L. 1578/1933 incompatibilità dell’esercizio delle professioni di avvocato Iscrizione all’albo speciale -
Natura pubblicistica degli enti (Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 03.05.2005 n. 9096)SVOLGIMENTO DEL PROCESSOL’avv. (omissis) iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 16 novembre 1989, in data 13 settembre 2001 ha instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA, in qualità di responsabile dell’Ufficio Legale, ed ha richiesto al COA di Roma di essere iscritto all’elenco speciale dello stesso ordine ex art. 3, la IV comma lett. b) R.D.L. 1578/1933.Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con deliberazioni del 7 novembre 2002, e del 19 novembre 2002, notificate rispettivamente il 21 novembre 2002 e il 16 gennaio 2003 respingeva la richiesta di trasferimento dell’iscrizione dell’avv. (omissis) dall’Albo degli Avvocati del libero foro all’elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti all’ufficio cui sono addetti e disponeva conseguentemente la sua cancellazione dall’Albo ordinario per incompatibilità.Ciò sull’assunto che “l’AMA è attualmente, una società per azioni, a seguito di trasformazione dell’originaria azienda e non viene dedotta, ai fini della richiesta dell’avv. (omissis), una oggettiva natura pubblicistica della stessa”.Il Consiglio di Roma soggiungeva altresì che “diritto quesito” di cui all’art. 3 della legge 218/90 è utilizzabile nell’ipotesi in cui gli enti trasformatisi in società per azioni mantengano un proprio ufficio legale già esistente, avvalendosi di legali che già ne facevano parte, non invece nell’ipotesi in cui sia instaurato -come nel caso di specie - un nuovo rapporto di lavoro.Avverso la deliberazione del COA, l’avv. (omissis) proponeva ricorso, svolgendo le seguenti censure:1) in primo luogo la violazione dell’ari 3 della R.D.L. 1578/33 ove si esclude l’assimilazione dell’AMA a qualsiasi istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.2) In secondo luogo la disparità di trattamento rispetto ai …...
___________________________________________________________