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Art.17.(Iscrizione e cancellazione)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art.17.(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

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Documenti collegati:

Avvocato - albo - procedimento di cancellazione - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 209 del 23 luglio 2025
La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, registro o elenco - Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare - Iscrizione e permanenza nell’albo o registro: per il requisito della condotta irreprensibile rilevano anche i comportamenti tenuti al di fuori della professione - La cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive  La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, registro o elenco In tema di cancellazione dall’albo/registro/elenco forense di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all’art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente. Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un …...
Sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale – Cass. n. 9545/2021
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Iscrizione all’albo dell’avvocato – silenzio assenso- Cass. Sent 16740/2019
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Richiesta di reiscrizione dopo una condanna penale – Cass. n. 30589/2017
Avvocato e procuratore - albo – iscrizione - Richiesta di reiscrizione dopo una condanna penale - Apprezzamento del Consiglio dell'Ordine - Criteri - Valutazione del comportamento successivo - Necessità. Qualora dopo la radiazione dall’albo per effetto di una condanna penale l’avvocato chieda la reiscrizione, il Consiglio dell’ordine deve valutare se l’istante possa ritenersi nuovamente affidabile, avendo riguardo alla gravità del fatto commesso e, soprattutto, al comportamento successivo del richiedente.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda di reiscrizione dovuto alla gravità del commesso reato di bancarotta nonché, principalmente, alla circostanza che l’istante non aveva provveduto a risarcire le parti lese). Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 30589 del 20/12/2017 (Rv. 646735 - 01) Riferimenti normativi: L_247_2012_17 …...
Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 195
Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 195   …...
Avvocati stabiliti Esercizio della professione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 196
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 196   …...
Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164
Impugnazione della delibera di cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti e successiva iscrizione all’albo ordinario La successiva iscrizione dell’avvocato stabilito all’albo ordinario determina la (sopravvenuta) mancanza di interesse ad impugnare la delibera che lo abbia cancellato dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti con conseguente reiezione della domanda. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164   …...
Avvocati Stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 164   …...
Avvocati stabiliti - Corte di Cassazione, SS.UU, decreto n. 23970 del 12 ottobre 2017
Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l’estinzione dell’impugnazione in Cassazione per rinuncia al ricorso La rinuncia all’impugnazione proposta avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense comporta l’estinzione del relativo giudizio, la quale può essere dichiarata con decreto ex art. 391 cpc (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari). Corte di Cassazione, SS.UU, decreto n. 23970 del 12 ottobre 2017   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 129 - 2
Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 129   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 129
Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 129   …...
Iscrizione all’albo - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017 - 2
Escluso il diritto a mantenere l’iscrizione all’albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge La cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione all’albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l’iscrizione stessa (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017   …...
Avvocati stabiliti - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017 - 2
Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017   …...
Avvocati stabiliti - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017
Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017   …...
Iscrizione all’albo - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017
Escluso il diritto a mantenere l’iscrizione all’albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge La cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione all’albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l’iscrizione stessa (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017   …...
Cancellazione dall’albo - rigetto dell’impugnazione - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017
Cancellazione dall’albo: con il rigetto dell’impugnazione, la delibera (sospesa ex lege) acquista efficacia ab origine Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l’esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l’interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell’ordinamento professionale. Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017   …...
Impugnazione Rinuncia al ricorso - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 122
Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 122   …...
Avvocati stabiliti - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017 - 2
Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017   …...
Avvocati stabiliti - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017
Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017   …...
Avvocato stabilito - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017
Avvocato stabilito e incompatibilità: opera la nuova legge professionale - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017 L’avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell’albo, il quale presenti, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell’iscrizione nell’albo, alla normativa sull’incompatibilità dettata da quest’ultima legge, senza che possa operare l’ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall’art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell’albo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 412). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017   …...
Impugnazione Ricorso al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 98
Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’abogado E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dal professionista che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con la quale il COA aveva escluso la dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 98   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 97 - 2
Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale L’art. 22 D.Lgs. n. 206/2007 non ha implicitamente abrogato il meccanismo di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001, sicché per l’accesso alla professione di avvocato all’esito di un periodo di stabilimento resta ferma – pur dopo il 2007 – la doppia via dell’integrazione all’esito del superamento della prova attitudinale, e dell’integrazione a seguito di dispensa dalla prova medesima (Nel caso di specie, la Procura Generale aveva impugnato la delibera con la quale il COA aveva dispensato un Abogado dalla prova attitudinale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso in parte qua). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 97   …...
Avvocati Stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 97
Avvocati Stabiliti: trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu` favorevole e faccia quindi ritorno nello Stato membro di cui e` cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 97   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 59 - 3
Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 59   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 59 - 2
Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale L’art. 22 D.Lgs. n. 206/2007 non ha implicitamente abrogato il meccanismo di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001, sicché per l’accesso alla professione di avvocato all’esito di un periodo di stabilimento resta ferma – pur dopo il 2007 – la doppia via dell’integrazione all’esito del superamento della prova attitudinale, e dell’integrazione a seguito di dispensa dalla prova medesima. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 59   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 59
Avvocati stabiliti: la Procura Generale può impugnare la delibera di dispensa dalla prova attitudinale Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello è attivamente legittimato ad impugnare la delibera con la quale il Consiglio territoriale abbia pronunciato la dispensa dalla prova attitudinale per l’avvocato stabilito, ai sensi dell’art. 13, comma 4, quarto periodo, D. Lgs. n. 96/2001, avente carattere di norma speciale. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 59   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 marzo 2017, n. 27 - 2
Avvocati stabiliti: esclusa l’applicabilità del silenzio-assenso al procedimento di iscrizione L’istituto del silenzio-assenso non opera con riferimento al procedimento di iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti, sia per espressa esclusione normativa (art. 45, co. 7, D.Lgs. n. 59/2010), sia per l’espresso rimedio di adire il CNF avverso l’inerzia del COA (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001). In ogni caso, il provvedimento espresso di rigetto da parte del COA, comunque intervenuto, sarebbe senz’altro preclusivo alla formazione del silenzio assenso, a nulla rilevando che il provvedimento reiettivo stesso sia “comunicato” all’interessato dopo la scadenza del termine entro cui provvedere sulla domanda di iscrizione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 marzo 2017, n. 27   …...
Avvocati Stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 marzo 2017, n. 27
Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volonta` di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non puo` essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante. Resta peraltro fermo il potere-dovere del COA di verifica dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo ordinario degli avvocati, da esercitarsi al momento della richiesta dell’avvocato stabilito di accedere a detto Albo decorso il triennio di cui all’art. 12 del D.Lvo n. 96/2001. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 marzo 2017, n. 27   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 21
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 21   …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 400
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 400   …...
Avvocati Stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 378
Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volonta` di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non puo` essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 378   …...
Il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di tempo
Il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di tempo L’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 non pone alcun limite di durata all’iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, sicché deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l’esercizio del patrocinio. La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell’ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2015, n. 169 NOTA: In arg. cfr. ora l’art. 17, co. 10 e 11, L_247_2012_: 10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo; c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili. 11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno: a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10; b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.   …...
Avvocato e procuratore - albo - speciale – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15200 del 22/07/2016
Sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Requisiti di iscrizione ex art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001 - Esclusività - Limiti - Fattispecie in tema di abuso del diritto. L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo, benchè subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, non preclude al Consiglio dell'ordine che ne sia stato richiesto la possibilità di verificare se, in tal modo, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive (nella specie, per essere risultato gravato da un precedente disciplinare e da numerosi procedimenti penali pendenti, così da rendere non veritiera l'autocertificazione che ne attestava l'insussistenza) tali che al cittadino italiano impedirebbero - in assenza della condotta irreprensibile invece postulata dall'art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012) - comunque l'esercizio della medesima professione, connotandosi un siffatto comportamento in termini di abusività. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15200 del 22/07/2016 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15042 del 21/07/2016
Cancellazione dall'albo per sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione - Diritto alla convocazione personale - Fondamento - Omissione - Nullità della misura. Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 del r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale non può infliggere alcuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, ha valenza generale, perchè volto a garantire il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa, sicché trova applicazione, giusta il rinvio contenuto nell'art. 17, comma 3, della l. n. 247 del 2012, anche per l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo per sopravvenuto accertamento dell'originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, con conseguente nullità di tale misura ove sia stata omessa la preventiva convocazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15042 del 21/07/2016 …...
Avvocati stabiliti
i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all’effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi dell’art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione.Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 5073 del 15 marzo 2016 …...
Avvocato e procuratore - albo - speciale – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4252 del 04/03/2016
Sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Requisiti di iscrizione - Requisiti ex art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001 - Esclusività - Limiti. L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall'ordinamento forense nazionale - nella specie, requisito di onorabilità -, salvo che la condotta del richiedente integri abuso del diritto. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4252 del 04/03/2016 …...
Avvocati Stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2015, n. 113
trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu' favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui e' cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e' stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2015, n. 113 …...
Avvocati stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2015, n. 72
Avvocati stabiliti: escluso il controllo sull’esercizio professionale effettivo, effettuata dal COA durante il triennio di stabilimento - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2015, n. 72 In tema di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, la prova dell’esercizio professionale effettivo può essere richiesta dal COA iscrivente solo una volta maturati i tre anni di iscrizione in qualità di avvocato stabilito, in sede di richiesta di integrazione del professionista nell’albo ordinario, ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, mentre durante il triennio di stabilimento il COA potrà verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, quindi escluse altre e diverse circostanze, come quelle relative alle modalità di svolgimento dell’attività professionale, le quali potranno essere verificate e valutate unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha disapplicato il Regolamento del COA appellato, il quale prevedeva che rientrerebbe tra i compiti del Consiglio «verificare il regolare ed effettivo esercizio dell’attività professionale con il proprio Avvocato d’intesa e nel distretto di competenza» ivi altresì affermandosi che la verifica dell’esercizio effettivo e regolare della professione avverrebbe ai fini della sua integrazione nell’albo ordinario, al termine del triennio, ovvero anche prima in presenza dei requisiti previsti dalla legge, qualora l’interessato proponga domanda di dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 96/2001).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2015, n. 72 …...

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