Art.19.(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013)Entrata in vigore dal: 02/02/2013
Art. 19.(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.
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Documenti collegati:
Personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università – Cass. n. 9660/2021Avvocato e procuratore - Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - Personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università - Esclusione - Fondamento.
La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico "part-time" ed esercizio della professione forense, trova applicazione anche nei confronti del personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università, atteso che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni alla regola generale insuscettibili di estensione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione del divieto in vista della necessità di tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, quelli di cui agli artt. 97 e 98 Cost., nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9660 del 13/04/2021 (Rv. 660969 - 02 …...
Situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione – Cass. n. 29462/2017Avvocato e procuratore - albo – iscrizione - Situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione - Incidenza sulla validità degli atti compiuti dal difensore - Esclusione.
Sulla validità degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di lavoratore subordinato, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non lo privano della legittimazione all’esercizio della medesima professione fino a quando persista detta iscrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29462 del 07/12/2017 (Rv. 646194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_156, L_247_2012_18, L_247_2012_19, L_247_2012_23 …...
Avvocato e procuratore - albo – speciale - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18176 del 24/07/2017Iscrizione nell'albo degli avvocati - Incompatibilità ex artt. 18 e 19 della l. n. 247 del 2017 con il lavoro subordinato - Eccezioni - Attività di insegnamento e ricerca nelle sole materie giuridiche - Disciplina transitoria più favorevole - Art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 247 del 2012 - Applicabilità agli avvocati stabiliti già iscritti nella sezione speciale - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato stabilito, già iscritto, alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti successivamente domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto alla normativa sull'incompatibilità dettata dagli artt. 18 e 19 della predetta legge, riferita a tutte le ipotesi di lavoro subordinato, con l'unica eccezione dell'insegnamento e della ricerca nelle sole materie giuridiche, non potendo operare, ai sensi del successivo art. 65, comma 3, l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, in quanto la sua iscrizione nell'albo degli avvocati è subordinata al ricorso di tutte le condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18176 del 24/07/2017 …...
Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse - Tar Lazio, sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse L’art. 14 bis d.m. n. 180/2010(*) è illegittimo per eccesso di potere.
Tar Lazio, Sez. I (pres. Volpe, rel. Correale), sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016(*) “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali …...
jus superveniens - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015Procedimento di iscrizione all’albo
Nell’ambito dei procedimenti (amministrativi) avanti al COA, vige il principio del “tempus regit actum”, che impone di applicare ai procedimenti stessi le disposizioni normative sopravvenute finché ancora in corso, malgrado l’atto di impulso di parte sia stato posto in essere in data anteriore al nuovo quadro normativo.
(Nel caso di specie trattavasi di domanda di iscrizione all’albo presentata antecedentemente all’introduzione di una nuova incompatibilità professionale, tuttavia vigente al momento della successiva decisione, che per tale motivo era stata di rigetto).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015
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Avvocato e procuratore – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015Nuovo ordinamento professionale - Incompatibilità tra attività forense e di insegnante elementare - Sussistenza - Retroattività - Portata.
Nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, ma ancora in corso al momento di entrata in vigore dello "ius superveniens", se il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell'ordine non era ancora scaduto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015 …...
incompatibilita' - Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA - Natura pubblicistica degli enti - Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 03.05.2005 n. 9096Avvocati - Art. 3 del R.D.L. 1578/1933 incompatibilita' dell’esercizio delle professioni di avvocato Iscrizione all’albo speciale - Natura pubblicistica degli enti
Art. 3 del R.D.L. 1578/1933 incompatibilità dell’esercizio delle professioni di avvocato Iscrizione all’albo speciale -
Natura pubblicistica degli enti (Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 03.05.2005 n. 9096)SVOLGIMENTO DEL PROCESSOL’avv. (omissis) iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 16 novembre 1989, in data 13 settembre 2001 ha instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA, in qualità di responsabile dell’Ufficio Legale, ed ha richiesto al COA di Roma di essere iscritto all’elenco speciale dello stesso ordine ex art. 3, la IV comma lett. b) R.D.L. 1578/1933.Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con deliberazioni del 7 novembre 2002, e del 19 novembre 2002, notificate rispettivamente il 21 novembre 2002 e il 16 gennaio 2003 respingeva la richiesta di trasferimento dell’iscrizione dell’avv. (omissis) dall’Albo degli Avvocati del libero foro all’elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti all’ufficio cui sono addetti e disponeva conseguentemente la sua cancellazione dall’Albo ordinario per incompatibilità.Ciò sull’assunto che “l’AMA è attualmente, una società per azioni, a seguito di trasformazione dell’originaria azienda e non viene dedotta, ai fini della richiesta dell’avv. (omissis), una oggettiva natura pubblicistica della stessa”.Il Consiglio di Roma soggiungeva altresì che “diritto quesito” di cui all’art. 3 della legge 218/90 è utilizzabile nell’ipotesi in cui gli enti trasformatisi in società per azioni mantengano un proprio ufficio legale già esistente, avvalendosi di legali che già ne facevano parte, non invece nell’ipotesi in cui sia instaurato -come nel caso di specie - un nuovo rapporto di lavoro.Avverso la deliberazione del COA, l’avv. (omissis) proponeva ricorso, svolgendo le seguenti censure:1) in primo luogo la violazione dell’ari 3 della R.D.L. 1578/33 ove si esclude l’assimilazione dell’AMA a qualsiasi istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.2) In secondo luogo la disparità di trattamento rispetto ai …...
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