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Art.12.(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

 Art. 12.(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

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Documenti collegati:

Assicurazione obbligatoria a copertura dell’attività svolta dai praticanti nell’esercizio della professione Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 35
Il COA di Catanzaro chiede di sapere se l’assicurazione obbligatoria a copertura dell’attività svolta dai praticanti nell’esercizio della professione (art. 12 comma 2 della L. 247/2012) si debba ritenere già efficace per effetto dell’eventuale intervenuta determinazione da parte del Ministero delle condizioni essenziali e dei massimali minimi (dossier Ufficio studi n. 1/2013, p. 13), ovvero se tale efficacia sia ancora differita in attesa di tale determinazione. Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 35 Appare necessaria innanzitutto una precisazione: l’art. 12 della L. 247/2012, nel disciplinare l’obbligo di assicurazione, prevede due distinte fattispecie: a) la prima, regolata dall’art. 12 primo comma prevede l’obbligo dell’avvocato, dell’associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. b) la seconda, regolata dall’art. 12, secondo comma prevede l’obbligo dell’avvocato, dell’associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionaleIl comma 5 dell’art. 12 prevede che l’entrata in vigore dell’obbligo sia differita in attesa della determinazione, da parte del Ministero, delle condizioni essenziali della polizza, nonché dei massimali minimi di polizza. Ad oggi non è pervenuta dal Ministero alcuna indicazione, e pertanto l’obbligo è tutt’ora differito per entrambe le ipotesi. Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 35   …...

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