L’accordo sul compenso professionale - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 260 del 15 settembre 2025Deve farsi per iscritto (quindi, normalmente, non può esserne data prova per testi o presunzioni)
L’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art. 2233 cc, che non può ritenersi abrogata dall’art. 13, comma 2, L. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale. Conseguentemente: 1) tanto la proposta quanto l’accettazione devono rivestire la forma scritta, non essendo all’uopo sufficiente un comportamento concludente, né la scrittura in parola può essere sostituita da mezzi probatori diversi, come una dichiarazione di quietanza ovvero una fattura; 2) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento.Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 260 del 15 settembre 2025 …...
Patto di quota lite - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024sempre illecito l’accordo che preveda compensi manifestamente sproporzionati
Quand’anche stipulato durante la finestra temporale di liceità civilistica del patto di quota lite, l’accordo sul compenso professionale non può derogare al divieto deontologico di cui all’art. 29 co. 4 cdf, con conseguente sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso allorché preveda compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta
(Nel caso di specie, la cliente conferiva mandato all’avvocato al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso del marito in un sinistro stradale, all’uopo sottoscrivendo nell’anno 2009 un accordo con cui riconosceva al professionista un compenso pari al 50% del risultato ottenuto, ovvero la somma di € 329.000. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024 …...
Patto di quota lite - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025Illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale di quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria
Dal combinato disposto del terzo e del quarto comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”).
La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025 …...
Patto di quota lite - Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025Il divieto di patto di quota lite riguarda anche i compensi per gli incarichi di tipo non contenzioso
La nullità del patto di quota lite (art. 13 co. 4 L. n. 247/2012) è assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025 …...
Patto di quota lite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 351 del 27 settembre 2024Il divieto di patto di quota lite riguarda sia l’attività stragiudiziale che quella giudiziale
Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024 …...
Patto di quota lite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 351 del 27 settembre 2024Consentito legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto, ma non al risultato
Ai sensi dell’art. 13 L. n. 247/2012, “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. L’accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato.
In tal senso deve infatti interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale, ditalché deve in ogni caso ritenersi illecito l’accordo sul compenso stipulato (non a monte dell’incarico professionale, ma a valle di quest’ultimo, cioè) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l’an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti.
Ed è questa la differenza tra il consentito e il non consentito, cioè legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto (consentito) piuttosto che al risultato (non consentito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024 …...
Patto di quota lite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 351 del 27 settembre 2024Illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria
Dal combinato disposto del terzo (1) e del quarto (2) comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”).
La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Nel caso di specie, il compenso professionale era stato fissato nel 15% delle somme che sarebbero state incassate dall’assicurazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024 …...
Patto di quota lite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 351 del 27 settembre 2024Percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi
Accordo sul compenso: le conseguenze della violazione del divieto di patto di quota lite
Qualora l’accordo di determinazione sul compenso sia nullo per violazione del divieto di patto di quota lite, tale vizio non inficia l’intero contratto di patrocinio (art. 1419 cc), sicché l’attività professionale svolta deve essere comunque remunerata sebbene in applicazione dei parametri forensi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024 …...
Compenso - Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 28 giugno 2024Contratto opera - riduzione degli esposti forfettari - equo compenso
Il COA di Torino pone il seguente quesito: “Se sia possibile, in sede di accordo contrattuale (2233 c.c.) e/o di partecipazione ad un bando pubblico, operare una riduzione degli esposti forfettari a importo inferiore al 15% in considerazione del fatto che la primigenia stesura del DM 55/2014 prevedeva all’articolo 2 “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, mentre il medesimo articolo (a seguito della modifica apportata dal d.m. n. 147/2022) oggi statuisce per converso “una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, sintagma che sembrerebbe escludere la possibilità di una riduzione.
L’esigenza è determinata dal comprendere se, l’eventuale riduzione, possa compensare una violazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 in combinato disposto con l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e la recente introduzione, nel codice deontologico forense del 2014, dell’articolo 25-bis (violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). Il tutto anche alla luce delle recenti sentenze del TAR Veneto n. 632/2024 e del TAR Lazio n. 8580/2024.
La risposta è resa nei termini seguenti.
La norma che disciplina le c.d. “spese forfetarie” è l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012, in cui si stabilisce che “Oltre al compenso per le prestazioni professionali, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale […] una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6.”. Il d.m. n. 55/2014 ha quantificato le spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, misura che a seguito del d.m. n. 147/2022 è fissa e determinata ex lege (con preclusione per il giudice di intervenire nella quantificazione): dette spese forfetarie spettano automaticamente all’avvocato anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta (Cass. 4 gennaio 2024, n. 217), differenziandosi dalle spese vive, che invece devono essere documentate e richieste dell’avvocato (le spese vive e documentate non possono essere incluse nella …...
Tariffe professionali - Onorari professionali – Cass. n. 7904/2020Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Onorari professionali - Art. 13 bis l. 247 del 2012 - Equo compenso dell'avvocato - Applicazione retroattiva - Esclusione - Estensione alle procedure fallimentari - Esclusione.
In tema di onorari professionali, l'art. 13 bis della l. n. 247 del 2012 sul cd. equo compenso dell'avvocato non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori che ne avrebbero giustificato l'adozione, non potendo in ogni caso essere invocato in caso di attività professionale in favore di procedure fallimentari, ontologicamente non catalogabili nel concetto di "imprese" cui la norma si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7904 del 17/04/2020 (Rv. 659113 - 01)
Riferimenti normativi: L_247_2012_13 …...
Tariffe professionali - Onorari professionali – Cass. n. 7904/2020Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Onorari professionali - Art. 13 bis l. 247 del 2012 - Equo compenso dell'avvocato - Applicazione retroattiva - Esclusione - Estensione alle procedure fallimentari - Esclusione.
In tema di onorari professionali, l'art. 13 bis della l. n. 247 del 2012 sul cd. equo compenso dell'avvocato non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori che ne avrebbero giustificato l'adozione, non potendo in ogni caso essere invocato in caso di attività professionale in favore di procedure fallimentari, ontologicamente non catalogabili nel concetto di "imprese" cui la norma si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7904 del 17/04/2020 (Rv. 659113 - 01)
Riferimenti normativi: L_247_2012_13 …...
Valutazione di equità ai fini disciplinari – Cass. n. 6002/2021Avvocato e procuratore - onorari - patto di quota lite - Valutazione di equità ai fini disciplinari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, al fine di verificare se la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6002 del 04/03/2021 (Rv. 660834 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233 …...
Transazione a definizione di un giudizio – Cass. n. 3052/2021Avvocato e procuratore - onorari - transazioni - Transazione a definizione di un giudizio - Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Operatività anche nei confronti degli aderenti che non siano stati parti del giudizio - Esclusione.
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021 (Rv. 660325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1965 …...
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019 (Rv. 656077 - 02)Spese rimborsabili all'avvocato - Spese diverse da quelle generali e da quelle documentate - Liquidazione equitativa - Configurabilità - Fondamento.
All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'"id quod plerumque accidit".
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019 (Rv. 656077 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019 (Rv. 656077 - 01)Rappresentanza e difesa collettiva da parte di un unico professionista - Pluralità di cause non riunite - Aumento dell'unica parcella fino al venti per cento per ogni parte - Esclusione.
In tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019 (Rv. 656077 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - intimazione di licenza o di sfratto - per morosità - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19606 del 19/07/2019 (Rv. 654623 - 01)Ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. - Impugnazione - Valore della causa - Determinazione - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione
Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza di rilascio, adottata ex art. 665 c.p.c. a seguito dell'opposizione del conduttore, il valore della causa non è dato dall'ammontare della morosità su cui si fonda l'intimazione di sfratto, ma è costituito dal valore di quella parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, non essendo stati offerti elementi sufficienti per pervenire a tale determinazione, la causa fosse di valore indeterminato).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19606 del 19/07/2019 (Rv. 654623 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_012, Cod_Proc_Civ_art_665, Cod_Proc_Civ_art_667 …...
Rimborso forfetario delle spese generali – Cass. n. 9385/2019Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Rimborso forfetario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero sulla percentuale rimborsabile - Conseguenze - Debenza nella misura del quindici per cento sul compenso professionale.
Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 02)
Riferimenti normativi: L_247_2012_13 …...
"Ius superveniens" - Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Modifiche delle tariffe professionali ex d.m. n. 37 del 2018 – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27233 del 26/10/2018Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Modifiche delle tariffe professionali ex d.m. n. 37 del 2018 – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27233 del 26/10/2018
Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Criterio dell’esaurimento dell’incarico.
In tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27233 del 26/10/2018
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Professioni intellettuali - Avvocato - Compenso – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17726 del 06/07/2018Avvocato - onorari - tariffe professionali - Professioni intellettuali - Avvocato - Compenso – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17726 del 06/07/2018
Patto di quota lite stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 223 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012) - Massimi tariffari - Derogabilità - Fondamento.
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere.
In tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato, il patto di quota lite, stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012), può validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, in primo luogo, perché la norma menzionata, contenendo una disposizione speciale rispetto al successivo comma 2, elimina in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza alcun limite, ed inoltre, perché l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie, in base all'art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17726 del 06/07/2018
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Art.13.2 bis (Equo compenso e clausole vessatorie)LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013 introdotto dalla LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 e modificato dalla legge 205/2017
Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).
Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonchè di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonchè al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione (soppresse), le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione …...
Obblighi domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 158Gli obblighi a carico del mero domiciliatario
Nel caso in cui l’avvocato assuma le vesti di semplice domiciliatario, il suo esclusivo dovere si limiti a comunicare al dominus della causa/procedimento, tutte le notizie che a lui dovessero pervenire dalla cancelleria o da controparte, non rilevandosi alcuna fonte normativa che lo obblighi, nella veste de qua, a partecipare ad udienze ovvero ad adempiere ad ulteriori incombenze di qualsiasi natura.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 158
art. 43 Codice deontologioc forense
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avvocato domiciliatario - Consiglio nazionale forense, parere 18 novembre 2015, n. 113compenso
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro chiede di sapere se spetti “onorario” al domiciliatario che abbia svolto attività difensiva senza autonomia e qualora si tratti di attività non avente carattere di discussione.
Premesso che l’espressione “onorario” non può essere intesa in senso tecnico, in quanto la distinzione tra diritti e onorari è venuta meno con l’abrogazione delle tariffe forensi ad opera dell’art. 9 del D.L. n. 1/2014, la Commissione osserva quanto segue.
L’attività del domiciliatario, comunque svolta, deve essere adeguatamente retribuita. Fermo restando il principio della libera determinazione del compenso, di cui all’art. 13 della legge n. 247/12, potrà farsi riferimento, se del caso, all’art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/14 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”) che testualmente prevede che “all’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.
Consiglio nazionale forense, parere 18 novembre 2015, n. 113 Quesito n. 108, COA di Pesaro
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avvocato domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 151obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
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