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Art.11.(Formazione continua)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 11.(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.


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Documenti collegati:

Aggiornamento e formazione - Consiglio nazionale forense, parere n. 58 del 10 ottobre 2025
Il COA di Perugia chiede di sapere se possa essere annoverata – tra le attività formative – la frequenza dei corsi finalizzati alla preparazione di esami universitari in materie attinenti a quella giuridica (ad es. criminologia). Le attività di aggiornamento e formazione che possono essere considerate valevoli ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo sono specificate dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento n. 6/2014: tra di esse non figura la frequenza di corsi universitari finalizzati al superamento di esami di profitto, a meno che non si tratti di esami in corsi di master in primo e secondo livello (art. 3, comma 4, lett. b) del Regolamento) o di attività comunque accreditate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del medesimo Regolamento.Consiglio nazionale forense, parere n. 58 del 10 ottobre 2025 …...
>> Crediti formativi - Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 10 ottobre 2025
Il COA di Lecco chiede di sapere quale sia il numero di crediti formativi da conseguire per l’anno 2025 e come gli stessi debbano essere ripartiti tra materie ordinarie e materie obbligatorie. Sul punto, rileva la formulazione della delibera adottata dal CNF in data 13 dicembre 2024, a mente della quale: “nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie”. Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 10 ottobre 2025 …...
Formazione continua - Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012). Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025 …...
Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 423 del 18 novembre 2024
L’obbligo di formazione continua non è assolto mediante l’autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale altrimenti acquisita Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo illecito deontologico, non essendo altresì necessario indagare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, tantomeno d’ufficio o sulla scorta di un’autoreferenziale richiamo alla competenza professionale altrimenti acquisita, giacché l’acquisizione dei crediti formativi è proprio il sistema attraverso il quale provare l’aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della sanzione disciplinare avendo il CDD omesso di considerare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, in quanto collaboratore redazionale di una rivista giuridica). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 423 del 18 novembre 2024 …...
Avvocati - Formazione continua - Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 28 giugno 2024
Tirocinio formativo finalizzato all’assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP) Il COA di Torino chiede di sapere se il tirocinio formativo finalizzato all’assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP) possa essere considerato al fine dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dell’avvocato anche alla luce dell’avvenuto accreditamento nel corso degli anni, da parte del CNF, di corsi organizzati - per gli avvocati - dalla Scuola Superiore della Magistratura. La risposta è resa nei termini seguenti. Il quesito fa riferimento ad attività formative - quali lezioni tenute dal magistrato, partecipazione a udienze - che paiono atipiche e non accreditabili. D’altra parte, i corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e accreditati dal CNF erano corsi rivolti specificamente alla formazione dell’avvocato. Ne consegue che - impregiudicata la possibilità di far valere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo singole attività formative svolte nell’ambito del tirocinio di formazione purché, ovviamente, nel rispetto del regolamento n. 6/2014 - il tirocinio per l’accesso alle funzioni di GOP o GOT non può essere di per sé considerato quale attività formativa utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato. Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 28 giugno 2024 …...
Avvocati - formazione continua - Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 28 giugno 2024
Il COA di Brescia formula una serie di quesiti in materia di formazione continua. Con il primo quesito, chiede di sapere quale sia il periodo di riferimento per il rilascio dell’attestato di formazione continua. L’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate. Con il secondo quesito, chiede di sapere se possa comunque essere rilasciato l’attestato di formazione continua non risultando conseguito il numero minimo di crediti, all’esito di una valutazione complessiva di sostanziale assolvimento dell’obbligo formativo. Sul punto si osserva che il mancato conseguimento del numero minimo di crediti impedisce in radice di considerare assolto l’obbligo formativo. Con il terzo quesito chiede di sapere se i crediti in esubero conseguiti a partire dall’anno 2020 possano essere imputati all’anno “contiguo”. Sul punto si osserva quanto segue. Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due - la n. 168/2020 e la n. 310/2020 - consentono di compensare i crediti, rispettivamente per l’anno formativo 2020 e per l’anno formativo 2021. Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che - trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare - non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede e in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità. Con il quarto quesito, chiede di sapere se la verifica dell’effettiva, continua e stabile attività da parte del Consiglio dell’Ordine debba essere comunque condotta all’esito del triennio ovvero debba riguardare il solo ultimo anno. Sul punto si osserva che l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità …...
Crediti formativi - Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 28 giugno 2024
Avvocati - Compensazione dei crediti formativi - triennio - annuale Il COA di Prato formula un quesito in merito alla possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 12, comma 5 del Regolamento n. 6/2014 in materia di compensazione dei crediti formativi all’interno del triennio nel diverso sistema di valutazione annuale conseguente alle delibere adottate dal CNF in deroga al quadro regolamentare a partire dal 2020. Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due - la n. 168/2020 e la n. 310/2020 - consentono di compensare i crediti. In particolare, la delibera n. 168/2020 prevede che “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”; la delibera n. 310/2020, relativa all’anno formativo 2021, prevede che: “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto 1 formativi alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”. Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che - trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare - non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede ed in assenza di …...
Magistrato iscritto all’albo - Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024
Avvocati - Obbligo formativo - Magistrato iscritto all’albo Il COA di Potenza chiede di sapere se possa considerarsi esonerato dall’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento n. 6/2014 il magistrato che, già iscritto per un anno nell’Albo e successivamente cancellatosi avendo preso servizio si iscriva nuovamente nell’Albo dopo venticinque anni di servizio e avendo sempre adempiuto all’obbligo formativo. L’articolo 15, comma 1, del Regolamento n. 6/2014 prevede che siano esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione. Il COA chiede di sapere se possa configurarsi - in via analogica - una equipollenza funzionale tra i venticinque anni di formazione maturati come magistrato e la causa di esonero in parola. L’eccezionalità della fattispecie di cui al quesito - avvocato già iscritto, successivamente cancellatosi per assumere le funzioni di magistrato e poi nuovamente iscrittosi dopo venticinque anni di servizio - e la possibilità di ricondurre a finalità analoghe la formazione continua dell’avvocato e quella del magistrato (come peraltro prospettato nel quesito) consente di rispondere in termini affermativi. Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024 …...
Obbligo formativo - stato di necessità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024 …...
Formazione continua - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale. L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024 …...
Obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 18 aprile 2024
La generica formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività L’obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell’acquisizione dei crediti previsti. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 136 del 18 aprile 2024 …...
Esonero dall'obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni – Cass. n. 9549/2021
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Art. 11, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Esonero dall'obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni - Procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della disposizione - Applicabilità - Fondamento. La causa di esonero dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall'art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del regime transitorio di cui all'art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato^ Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9549 del 12/04/2021 (Rv. 661058 - 01 …...
Praticante avvocato - Consiglio nazionale forense, 22 marzo 2017, n. 18
Tre quesiti del COA di Urbino Il COA di Urbino chiede: 1) se la sospensione del praticante avvocato per un periodo INFERIORE ai 6 mesi richieda il presupposto del giustificato motivo previsto dall’art. 41, n. 5, Legge 247/2012. In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il requisito del giustificato motivo, anche personale, previsto dall’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012 come presupposto per l’interruzione del tirocinio professionale, in mancanza del quale il tirocinante deve essere cancellato dal Registro dei praticanti, è posto dalla legge come necessario per chi interrompa il tirocinio per un periodo superiore ai sei mesi: e non sia quindi richiesto nel caso in cui l’interruzione abbia durata infra semestrale. 2) Se ai fini del soddisfacimento dei requisiti per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della Legge 247/2012, visto l’art. 5, co.1, lett. C, del Regolamento CNF, la verifica da parte del COA debba riguardare il triennio 2014-2016, ovvero il solo anno 2016. In risposta al quesito posto, la Commissione rinvia alle “Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d’ufficio/patrocinio a spese dello Stato”, approvate il 30 novembre 2016. All’art. 2, par. 4, la Commissione chiarisce infatti che, ai fini della permanenza nell’elenco, “Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000), con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata”. 3) Se l’incompatibilità prevista all’art. 28, n. 10, della Legge 247/2012, nella parte in cui dispone non debbano essere conferiti incarichi ai consiglieri dell’Ordine in carica da parte dei magistrati del Circondario, sia già entrata in vigore o sia subordinata all’emissione di un regolamento. In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che la norma, d’immediata vigenza, sia entrata in …...
impugnazione sottoscrizione in originale
impugnazione priva della sottoscrizione in originale È inammissibile, perché priva della sottoscrizione in originale, l’impugnazione proposta al C.N.F. esclusivamente a mezzo fax e non seguita da ulteriore invio di originale nei termini per l’impugnazione stessa.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 125 …...

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