Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 371 del 3 dicembre 2025l’incolpato non può essere giudicato da un consigliere CDD iscritto al suo stesso Ordine
In tema di procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) comporta la nullità della decisione assunta dal Consiglio territoriale (Nel caso di specie, alla sezione CDD aveva partecipato un Consigliere iscritto allo stesso Ordine degli Avvocati dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la decisione impugnata).Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 371 del 3 dicembre 2025NOTACNF n. 143/2025, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica alla sezione che decide la ricusazione;• CNF n. 365/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola non riguarda il Foro in cui l’incolpato eserciti le funzioni di magistrato onorario;• CNF n. 66/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola va individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione);• CNF n. 209/2021, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica al Presidente CDD nella fase di formulazione dell’eventuale proposta di definizione anticipata del giudizio con l’archiviazione immediata o il richiamo verbale (art. 58 co. 1 L. n. 247/2012, art. 12 Reg. CNF n. 2/2014);• CNF n. 80/2020, secondo cui l’incompatibilità in parola va valutata al momento della composizione della Sezione CDD, sicché non rileva il trasferimento dell’incolpato, nel corso del procedimento disciplinare, presso altro COA, di cui faccia parte un Consigliere della Sezione stessa …...
La corrispondenza tra colleghi - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025La corrispondenza tra colleghi qualificata come “riservata” non è producibile né riferibile in giudizio a prescindere dal suo contenuto - Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)
L’art. 48 cdf vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)L’art. 48 cdf è dettato a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa ossia anche a fronte del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025 …...
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega
La norma deontologica di cui all’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Di tal chè il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all’attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019 …...
Dovere di riservatezza – Produzione di corrispondenza inviata dal collega e qualificata come riservata – Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019Dovere di riservatezza – Produzione di corrispondenza inviata dal collega e qualificata come riservata – Illecito deontologico – Valutazione discrezionale del carattere riservato della corrispondenza – Inammissibilità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che produca in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega e qualificata come riservata dallo stesso mittente; tale qualifica, infatti, non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019 …...
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 28 ottobre 2019La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega
La norma deontologica di cui all’art. 48 ncdf (già 28 cdf) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Di tal chè il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all’attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 28 ottobre 2019 …...
Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito
L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 cdf, già art. 28 codice previgente) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019 …...
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza, “riservata” o contenente proposte transattive, scambiata con il collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019La ratio del divieto di produrre la corrispondenza, “riservata” o contenente proposte transattive, scambiata con il collega
La norma deontologica di cui all’art. 48 ncdf (già 28 cdf) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Di tal chè il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all’attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019 …...
Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)
L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (Nel caso di specie, a propria pretesa discolpa l’incolpato adduceva di aver prodotto in giudizio la corrispondenza “riservata” per la asserita “necessità di perseguire la verità”).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019 …...
Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa
Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019 …...
corrispondenza riservata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 110Produzione di corrispondenza riservata: l’illecito disciplinare sussiste anche se non ha influenzato il convincimento del giudice - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 110
La violazione dell’art. 48 cdf (divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza) costituisce illecito disciplinare, a nulla rilevando in contrario né l’errore di valutazione dell’incolpato sul contenuto della corrispondenza stessa, né l’eventuale irrilevanza della produzione stessa sul convincimento del giudice (Nel caso di specie, l’incolpato -che aveva prodotto in giudizio una lettera contenente proposte transattive- si era difeso in sede disciplinare eccependo che la produzione era dipesa da un mero errore di valutazione sul contenuto della corrispondenza, che peraltro a suo dire non aveva comunque condizionato la decisione del giudice. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 110 …...
Corrispondenza riservata negli atti di altro procedimento: necessaria la richiesta di acquisizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 settembre 2018, n. 99Corrispondenza riservata negli atti di altro procedimento: necessaria la richiesta di acquisizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 settembre 2018, n. 99
La corrispondenza riservata non può mai essere prodotta direttamente in giudizio dal difensore nemmeno quando la stessa risulti depositata in altro giudizio civile o penale: in questi casi il professionista, per non incorrere nella violazione deontologica di cui all’attuale art. 48 CDF, deve avanzare richiesta al giudice di acquisizione al procedimento in essere, del fascicolo giudiziario in cui la “ corrispondenza“ risulta esser stata depositata.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 settembre 2018, n. 99 …...
corrispondenza riservata Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa
Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194 …...
corrispondenza riservata - il divieto riguarda anche il mittente della stessa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194
Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194 …...
corrispondenza riservata, rientra anche il concordato preventivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181Nell’ampia accezione di “giudizio”, in cui è vietato produrre o riferire la corrispondenza riservata, rientra anche il concordato preventivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
La corrispondenza riservata non può essere prodotta né riferita in “giudizio”, il quale ultimo deve essere considerato nella sua accezione più ampia, nella quale rientra il procedimento di concordato preventivo, che peraltro non ha natura meramente negoziale e privatistica, bensì pubblicistica sin dalle fasi anteriori all’omologazione (Nel caso di specie, il professionista aveva prodotto la bozza di una transazione ricevuta dalla controparte).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181 …...
corrispondenza riservata - prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181 …...
corrispondenza riservata - la buona fede non scrimina l’illecito - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 ncdf, già art. 28 codice previgente) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181 …...
Corrispondenza riservata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa
Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177
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corrispondenza riservata - il divieto riguarda anche il mittente della stessa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177
Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177 …...
corrispondenza tra colleghi dichiarata “riservata” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177La corrispondenza tra colleghi dichiarata “riservata” non può essere prodotta (né riferita) in giudizio a prescindere dal suo contenuto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177
L’art. 28 del Codice Deontologico (ora, art. 48) vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (quale che ne sia il contenuto).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177 …...
Corrispondenza riservata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181 - 2Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito
L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 ncdf, già art. 28 codice previgente) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
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Corrispondenza riservata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)
L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
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Corrispondenza riservata - Concordato preventivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181Nell’ampia accezione di “giudizio”, in cui è vietato produrre o riferire la corrispondenza riservata, rientra anche il concordato preventivo
La corrispondenza riservata non può essere prodotta né riferita in “giudizio”, il quale ultimo deve essere considerato nella sua accezione più ampia, nella quale rientra il procedimento di concordato preventivo, che peraltro non ha natura meramente negoziale e privatistica, bensì pubblicistica sin dalle fasi anteriori all’omologazione (Nel caso di specie, il professionista aveva prodotto la bozza di una transazione ricevuta dalla controparte).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
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Corrispondenza riservata - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017L’art. 91 cpc non deroga al divieto di produrre o riferire in giudizio di corrispondenza riservata
Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive o comunque riservata (art. 48 ncdf, già art. 28 cod. prev.) non è escluso dall’invito del giudice a transigere ex art. 91 co. 1 cpc, giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l’eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo- sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017
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corrispondenza “riservata” tra colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2015, n. 46La corrispondenza “riservata” tra colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2015, n. 46
La dicitura “riservata” rende non producibile in giudizio la corrispondenza tra colleghi, escludendosi ogni spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità della corrispondenza stessa, sebbene il divieto in parola non attenga tanto alla veste formale data alla corrispondenza con indicazione della sua riservatezza, quanto piuttosto al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull’assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche oggettive delle parti rappresentate.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2015, n. 46 …...
corrispondenza ‘riservata’ - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2015, n. 46La (eccezionale) scusabilità dell’errore nella produzione in giudizio di corrispondenza ‘riservata’ - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2015, n. 46
In particolari ed eccezionali circostanze può ammettersi la scusabilità dell’errore nella produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi, in violazione dell’art. 48 ncdf (già 28 cdf). (Nel caso di specie, la produzione era avvenuta per errore da parte della collaboratrice di studio, stante l’assenza dell’avvocato per malattia).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2015, n. 46 …...