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art. 49 - Doveri del difensore

Art. 49 - Doveri del difensore - codice deontologico forense

Art. 49 - Doveri del difensore

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.

3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. 



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Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21 E’ facoltà e dovere dell’avvocato esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, senza tuttavia superare il limite invalicabile costituito dal divieto di assumere comportamenti non improntati alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato o di insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni (Nel caso di specie, il difensore ricusava e querelava il giudicante, lamentando “ostilità nei suoi confronti e profonda imparzialità”, accuse poi rivelatesi infondate). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21 …...
Dovere di lealtà – Dovere di difesa – Limiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà – Dovere di difesa – Limiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246 Deve escludersi la responsabilità disciplinare del professionista che, costituitosi in un giudizio d’appello, mantenga nel corso del procedimento l’eccezione di improcedibilità del gravame ancorché in seguito ne risulti evidente l’infondatezza in fatto. Invero, il rispetto del dovere di lealtà deve essere considerato congiuntamente a quello del dovere di difesa, il cui esercizio assume rilievo disciplinare solo qualora travalichi la normale dialettica processuale ed in particolare allorché l’eccesso di difesa ridondi in mala fede e sia percepibile una distorta, disonesta ed abusiva finalità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Firenze, 24 settembre 2005). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246 …...
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Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Dovere di difesa – Scelte tecniche del professionista – Insindacabilità – Illecito deontologico – Non sussiste – Illecito disciplinare per negligenza – Condizioni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 79 Non commette alcun illecito disciplinare e non integra una ipotesi di comportamento negligente il professionista che provveda correttamente e ritualmente ad un atto di riassunzione e notifica, anche se poi quest’ultima per il cambio di indirizzo del destinatario non sia stata di fatto ritualmente e tempestivamente effettuata. Infatti, ogni inadempienza addebitabile per negligenza al professionista, se pur fonte di responsabilità civile, può integrare di per sé responsabilità disciplinare solo quando le circostanze concrete denotino “rilevante trascuratezza”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 novembre 2006). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 79 …...

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