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La corrispondenza tra colleghi - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025

La corrispondenza tra colleghi qualificata come “riservata” non è producibile né riferibile in giudizio a prescindere dal suo contenuto - Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)

L’art. 48 cdf vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.
Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)
L’art. 48 cdf è dettato a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa ossia anche a fronte del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025