art. 45 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Art. 45 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa - codice deontologico forense
Art. 45 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa
1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
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Documenti collegati:
Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 giugno 2020
Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti
E’ ben vero che, nella determinazione della sanzione, si deve tenere conto del pregiudizio causato dall’illecito (art. 21 cdf), che tuttavia non può costituire autonoma aggravante qualora il pregiudizio stesso integri di per sé il comportamento vietato, come nel caso della condotta sanzionata dall’art. 45 cdf (mancata attivazione a che siano soddisfatte le legittime richieste del Collega sostituito).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 giugno 2020 …...
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