art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
Art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega - codice deontologico forense
Art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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Documenti collegati:
divieto di impugnazione della transazione - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025
Il divieto di impugnazione della transazione non riguarda l’avvocato estraneo alla stipula dell’accordo stesso
Il divieto di impugnazione della transazione ex art. 44 cdf presuppone che l’avvocato abbia partecipato all’accordo stesso assistendo il cliente nella stipula del negozio, sicché la norma de qua non trova applicazione nel (diverso) caso in cui l’impugnazione sia proposta mediante difensore del tutto estraneo alla precedente stipula.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025
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Avvovati - impugnazione della transazione Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66
Avvovati - impugnazione della transazione Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66
L’impugnazione della transazione per fatti non sopravvenuti alla stipula dell’accordo
Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 44 cdf (già art. 32 codice previgente) il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una delle parti e successivamente assista la parte medesima nel giudizio di impugnazione della transazione per fatti già conosciuti prima della stipula e non sopravvenuti alla stessa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66 …...
Impugnazione della transazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 88
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Non vìola l’art. 44 ncdf (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) l’avvocato che, dopo essersi accordato per l’estinzione del giudizio ex art. 309 cpc, presenzi invece all’udienza al fine di ottenere la condanna al pagamento dell’importo dell’imposta di registro successivamente determinata dal competente ufficio e vanamente richiesta alla controparte stessa, trattandosi di fatto sopravvenuto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 88 …...
Impugnazione della transazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Non vìola l’art. 44 ncdf (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) l’avvocato che, dopo essersi accordato sulla somma dovuta in forza di titolo giudiziale, richieda l’ulteriore importo dell’imposta di registro, come successivamente determinata dal competente ufficio sul titolo esecutivo stesso, trattandosi di fatto sopravvenuto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51
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Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51
Non vìola l’art. 44 ncdf (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) l’avvocato che, dopo essersi accordato sulla somma dovuta in forza di titolo giudiziale, richieda l’ulteriore importo dell’imposta di registro, come successivamente determinata dal competente ufficio sul titolo esecutivo stesso, trattandosi di fatto sopravvenuto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51 …...
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