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art. 46 - Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza
Art. 46 - Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza - codice deontologico forense
TITOLO IV -DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO E NEI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA E COMPLEMENTARE DELLE CONTROVERSIE. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
Art. 46 - Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza
1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.
5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.(articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
IlI - II difensore, che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta.
IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
art.23.Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
* I. - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
* II. L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificati e comportino pregiudizio per la parte assistita.
* III. - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
* IV. - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
* V. - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
* VI. - Nei casi di difesa congiunta, e' dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
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