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art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

Art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega - codice deontologico forense

Art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393
Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealta`, correttezza, imparzialita` ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, piu` che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l’attività richiestagli fosse “puramente materiale e passiva”, nonché del tutto marginale in ragione dell’uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita` professionale per la durata di mesi quattro). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393 …...
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 328
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 328 L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 328 …...
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313 L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313 art. 43 Codice deontologioc forense …...
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140 Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140 art. 43 Codice deontologioc forense …...
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 133
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 133 L’avvocato che non abbia fatto provvedere dal suo cliente al pagamento del compenso al Collega domiciliatario pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, a nulla rilevando l’eventualità che il cliente non abbia pagato il compenso dovuto neppure al dominus. In ogni caso, l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 133 art. 43 Codice deontologioc forense …...
avvocato domiciliatario - Consiglio nazionale forense, parere 18 novembre 2015, n. 113
compenso Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro chiede di sapere se spetti “onorario” al domiciliatario che abbia svolto attività difensiva senza autonomia e qualora si tratti di attività non avente carattere di discussione. Premesso che l’espressione “onorario” non può essere intesa in senso tecnico, in quanto la distinzione tra diritti e onorari è venuta meno con l’abrogazione delle tariffe forensi ad opera dell’art. 9 del D.L. n. 1/2014, la Commissione osserva quanto segue. L’attività del domiciliatario, comunque svolta, deve essere adeguatamente retribuita. Fermo restando il principio della libera determinazione del compenso, di cui all’art. 13 della legge n. 247/12, potrà farsi riferimento, se del caso, all’art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/14 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”) che testualmente prevede che “all’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”. Consiglio nazionale forense, parere 18 novembre 2015, n. 113 Quesito n. 108, COA di Pesaro   …...
avvocato domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 151
obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).   …...
obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 5 - - - - - - - - - - L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 5 art. 43 codice deontologico forense …...
mancato pagamento del domiciliatario
Il mancato pagamento del domiciliatario è un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2 - - - - - - - - - - Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza. (Nella specie, la condotta censurata risultava integrata dal mancato pagamento delle prestazioni affidate ad altro collega, ex art. 30 codice deontologico). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2 art. 43 Codice deontologioc forense …...
obbligo di pagare il domiciliatario
Sull’obbligo di pagare il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 42 - - - - - - - - - - - Ove la parte assistita non adempia, commette illecito disciplinare l’avvocato che violi l’obbligo di soddisfare le prestazioni direttamente affidate ai colleghi, quand’anche ciò dipendesse da un calo dei guadagni di studio, che infatti non elimina la responsabilità disciplinare del professionista, ma al più può valutarsi ai fini della graduazione della pena. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 42 art. 43 Codice deontologioc forense …...

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