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art. 42 - Notizie riguardanti il collega

Art. 42 - Notizie riguardanti il collega - codice deontologico forense

Art. 42 - Notizie riguardanti il collega

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell' avvertimento.


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La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 24 giugno 2020
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali alla controparte Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, in attesa di entrare nell’ufficio del giudice per l’udienza, l’avvocato aveva apostrofato la Collega “stronza, cafona, cretina, deficiente, miserabile”, peraltro alla presenza di colleghi ed operatori giudiziari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 24 giugno 2020 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Collega che ha perso la causa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 24 giugno 2020
Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Collega che ha perso la causa Vìola gli artt. 42 e 52 cdf l’avvocato che, nel riferire al Cliente l’esito positivo della causa, pur potendo valorizzare diversamente la vittoria ottenuta, esprima apprezzamenti denigratori sull’attività professionale del Collega di controparte, in quanto lesivi dell’onore e del decoro di questi e dell’intera professione forense, oltre che del dovere di correttezza e colleganza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva informato il cliente della vittoria della causa, che a suo dire l’avvocato di controparte aveva invece “gestito per perdere”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 24 giugno 2020 …...
Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 8
Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 8 L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncdf, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncdf, già art. 29 codice previgente). Pertanto, laddove un avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità (Nel caso di specie, l’avvocato accusava il Collega di mala gestio nell’espletamento dell’incarico di amministratore di sostegno, circostanza del tutto sconfessata anche dal Giudice Tutelare che aveva sempre approvato la condotta dello stesso, rimarcandone l’alto senso di professionalità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 8 …...
Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252
Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252 L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncdf, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncdf, già art. 29 codice previgente) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il collega per grave negligenza professionale nonostante fosse a conoscenza, per tabulas, della infondatezza della domanda). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252 …...
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Rapporti con i colleghi – Notizie riguardanti il collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 124 L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 14 C.D.F.) quanto da critiche personali verso il collega (art. 29 C.D.F.). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 124 …...

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