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art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela

Art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela -codice deontologico forense

Art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela

1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.

2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per I'ottenimento di incarichi professionali.

3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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Documenti collegati:

Accaparramento della clientela. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 186 del 4 luglio 2025
L’incarico professionale per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela.Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 186 del 4 luglio 2025 …...
Pagamento del compenso - Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025
Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile Ai sensi dell’art. 34 cdf, l’avvocato per poter agire nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve previamente rinunciare a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli. Tale regola non lascia spazio alcuno alla possibilità di derogarvi attraverso il consenso della parte assistita, trattandosi di norma deontologica sottratta alla disponibilità delle parti (Nel caso di specie, al fine di garantirsi il pagamento del proprio compenso, l’avvocato -d’accordo con il cliente- aveva iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di quest’ultimo, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto sulla scorta di un riconoscimento di debito del cliente stesso, nei cui confronti non aveva tuttavia dismesso i mandati in corso, con il consenso dell’interessato medesimo). Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025 …...
Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024
Vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), perché lede la dignità e il decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. L’accaparramento di clientela attraverso l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024 …...
Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024
L’accaparramento di clientela attraverso l’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero ad un costo simbolico Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024 …...
Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 8 aprile 2024
Offerta di prestazione professionali gratuite Vìola il divieto di cui all’art. 37, co.1, c.d.f. il comportamento del professionista che offra prestazioni reiteratamente qualificate gratuite, senza alcun cenno al pur previsto rimborso delle spese a carico degli assistiti, con richiamo strumentale all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, con studiata e strategica estensione dell’offerta anche ad una ampia categoria di soggetti esercenti attività commerciali ed esclusi dal patrocinio, utilizzando diffusamente una comunicazione imprecisa, ambigua e suggestiva (Nel caso di specie, alcuni avvocati si erano resi promotori di un’iniziativa, sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche con redditi annui fino a € 20.000,00 ed a persone giuridiche con redditi annui fino a € 40.000,00, quindi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando tale proposta commerciale con l’espressione -atecnica e ambigua- “gratuito patrocinio”). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024 …...
 Il COA di Pavia formula un quesito in materia di rilevanza deontologica della condotta degli avvocati che prestino il proprio servizio, gratuitamente o a carico degli enti, presso sportelli legali istituiti da Comuni, chiedendo, in particolare, di esprim
Il COA di Pavia formula un quesito in materia di rilevanza deontologica della condotta degli avvocati che prestino il proprio servizio, gratuitamente o a carico degli enti, presso sportelli legali istituiti da Comuni, chiedendo, in particolare, di esprimere parere sul contenuto di proprie circolari che impongono alle convenzioni tra enti e professionisti di prevedere clausole atte ad evitare l’insorgere di fattispecie di accaparramento di clientela. Osserva la Commissione al riguardo che, indipendentemente dal contenuto delle Convenzioni, restano fermi gli ordinari poteri del COA in materia di segnalazione al competente CDD di eventuali violazioni del divieto di accaparramento di clientela o di altre previsioni deontologiche, alla luce dell’autonomo potere di sorveglianza del COA sugli iscritti, previsto dalla legge. Consiglio nazionale forense, parere del 16 gennaio 2019, n. 2 …...
conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38 L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato (Nel caso di specie, il professionista aveva assunto un incarico contestuale tanto dalla società promittente venditrice, quanto da quella promittente acquirente dello stesso immobile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38 …...
Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela - deontologia avvocato Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 83
Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 83 L'avvocato che curi una rubrica giornalistica non può indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell'invio diretto della corrispondenza, in quanto ciò costituisce potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela e deve perciò considerarsi strumento non conforme alla dignità e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 83   …...
Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 16165
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 16165 Atteso che, ai sensi dell’art. 19 c.d.f., costituiscono atti di accaparramento, come tali vietati, l’offerta di prestazioni e ogni altra attività diretta ad acquisire rapporti clientelari attraverso agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti, non è ravvisabile illecito disciplinare a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall’interessato di gestire l’accaduto, il mandato conferito in bianco da quest’ultimo.Invero, ai sensi del canone I° dell’art. 35 c.d.f., il mandato ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione tuttavia che l’avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (certezza che, nella specie, derivava dalla sottoscrizione della procura in bianco da parte del cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 gennaio 2003). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 16165 …...

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