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art. 38 - Rapporto di colleganza

Art. 38 - Rapporto di colleganza - codice deontologico forense

TITOLO III - RAPPORTI CONI COLLEGHI

Art. 38 - Rapporto di colleganza

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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Registrazione di una conversazione intercorsa con un collega - Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 27 gennaio 2026
Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso. avvFermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto, sul punto si può rinviare – per una migliore disamina della fattispecie da parte del COA – ad alcune decisioni che precisano la portata del principio di cui all’articolo 38, comma 2 in base al quale la registrazione delle conversazioni con il collega è vietata.Un primo risalente orientamento del CNF – cfr. la sent. n. 118/1995, secondo cui “non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all’insaputa dell’interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente” – è stato successivamente meglio precisato dalla giurisprudenza.Così, ad esempio e più di recente, CNF sent. n. 142/2024 ha chiarito che “pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf)” precisando altresì che “tale illecito […] può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi”.Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 27 gennaio 2026 …...
Principi deontologici di lealtà e correttezza - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017
Il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l’avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealta` e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato disciplinarmente per aver infondatamente richiesto la condanna in proprio del collega avversario per responsabilità processuale aggravata. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Sica- sentenza n. 10/2017, che a sua volta aveva confermato la sanzione comminata dal Consiglio territoriale). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017   …...
Illecito disciplinare: la richiesta infondata di condanna per responsabilità processuale aggravata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10
Illecito disciplinare: la richiesta infondata di condanna per responsabilità processuale aggravata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10 Integra illecito disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e colleganza (art. 19 ncdf, già art. 22 codice previgente), il comportamento dell’avvocato che richieda la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) in solido con il suo difensore (art. 94 cpc) qualora il relativo giudizio si concluda escludendo in radice i presupposti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché l’asserita trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 88 cpc). (Nel caso di specie, la domanda avversaria -ritenuta scorretta e in mala fede- veniva accolta in primo grado e confermata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10 …...
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016 L’avvocato, che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, non è più tenuto a valutare la “verosimiglianza” della fondatezza dell’accusa rivolta al collega stesso (art. 38 ncdf, già art. 22 cdf), e tale nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, in quanto più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016 …...
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193 Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193 …...
Il diritto/dovere di difesa va contemperato con i doveri di lealtà, correttezza e colleganza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75
Il diritto/dovere di difesa va contemperato con i doveri di lealtà, correttezza e colleganza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75 L’avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto, con la memoria di replica, dei documenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75 …...
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 220
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 220 Il contegno dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale. Costituisce pertanto illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che inviti pubblicamente un collega alla delazione relativamente a fatti conosciuti nell’esercizio dell’attività di difensore, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto nell’ambito di un dibattito politico (ove pure sono consentite espressioni particolarmente dure), giacché la contesa elettorale non fa venire meno la rilevanza deontologica della violazione, potendone semmai attenuare la relativa sanzione disciplinare (Nel caso di specie, durante la campagna elettorale, l’avvocato rilasciava un’intervista invitando l’avversario politico, anch’esso avvocato, a fornire alla Polizia informazioni utili alle indagini sui propri assistiti, asseriti esponenti della malavita locale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 220 …...
L’accordo con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 93
L’accordo con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 93 E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 93 …...
Obblighi deontologici in caso di azione civile o querela penale contro un collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 171
Obblighi deontologici in caso di azione civile o querela penale contro un collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 171 Viola i principi di correttezza e lealtà alla cui osservanza ciascun professionista è obbligato nei comportamenti fra colleghi, l’iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi abbia omesso, sia di verificare la consistenza delle accuse mosse a questi ultimi, sia di informare il COA sull’attività intrapresa. Invero, se in linea generale il professionista deve sempre effettuare un attento controllo delle carte che gli vengono esibite dal cliente per verificare un effettivo fondamento sull’azione che si intende intentare, ancor maggiore, sempre nel rispetto del mandato affidatogli, deve essere l’approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 171 …...
Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 171
Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 171 In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il Collega senza previamente notiziare il COA di appartenenza per consentire un tentativo di conciliazione, come previsto dall’art. 22 cdf vigente all’epoca dei fatti e poi modificato). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 171 …...
Contegno indebitamente ostruzionistico – Illecito deontologico – Sanzione – Censura – Adeguatezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2011, n. 124
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di correttezza, probità è lealtà – Pagamento delle competenze del collega avversario – Contegno indebitamente ostruzionistico – Illecito deontologico – Sanzione – Censura – Adeguatezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2011, n. 124 E’ palesemente privo di giustificazione, nonché gravemente contrario ai principi di lealtà e di colleganza, il comportamento dell’avvocato che in modo arbitrario ed ostruzionistico frapponga ostacoli al pagamento da parte di una assistita, precedentemente cliente dell’esponente, di quanto dovuto al precedente difensore, pur se determinato nell’ammontare sulla base di un provvedimento giudiziale, già corrisposto alla cliente dalla controparte soccombente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2011, n. 124 …...
Colloquio in udienza con il magistrato in assenza del collega di controparte – Rapporto diretto con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 106
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Colloquio in udienza con il magistrato in assenza del collega di controparte – Rapporto diretto con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 106 Viola l’art. 22 del Codice Deontologico l’avvocato che, in assenza del difensore della controparte, discuta con il giudice in udienza senza preventivamente informare il collega, rappresentando altresì fatti non corrispondenti a verità.Deve ritenersi censurabile sotto il profilo disciplinare, per violazione dell’art. 22 del Codice Deontologico, il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti diretti con le controparti assistite da altro legale senza informare il collega, risultando irrilevante la circostanza che costoro siano vicini di casa. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 106 …...
Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Limiti – Continenza – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Limiti – Continenza – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 109 L’espressione «arcane motivazioni», utilizzata in un atto processuale dal difensore per spiegare i ripetuti rinvii della discussione richiesti dal Collega che lo abbia preceduto nella difesa in giudizio della medesima parte, deve ritenersi particolarmente pesante, in quanto diretta a sollevare dubbi sul comportamento processuale del professionista, superando i limiti della continenza alla quale l’avvocato è tenuto specie nei rapporti con i colleghi. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 109 …...
Doveri di lealtà e correttezza – Induzione del collega in errore – Violazione – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 21 aprile 2011, n. 64
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di lealtà e correttezza – Induzione del collega in errore – Violazione – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 21 aprile 2011, n. 64 La volontà di indurre il collega di controparte in errore, simulando di assecondarne le iniziative e facendo apparire una disponibilità a collaborare con la riserva mentale di impedire la realizzazione del diritto altrui, integra un comportamento deontologicamente rilevante, tale da far divenire il collega di controparte strumento inconsapevole della realizzazione del disegno dilatorio, in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e colleganza ricompresi nel più ampio precetto di cui all’art. 38 co. 1, R.D.L. n. 1578/33, e specificatamente disciplinati dagli artt. 6 e 22 c.d.f. Consiglio Nazionale Forense, decisione del 21 aprile 2011, n. 64 …...
Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza e collaborazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza e collaborazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203 Se è vero che l’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, altrettanto vero è che tale difesa non può tuttavia mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte e del suo legale, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza ed ai principi di colleganza. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203 …...
Doveri di correttezza e lealtà – Azione di spoglio violento nei confronti del collega di studio – Art. 22 c.d.f. – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 185
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di correttezza e lealtà – Azione di spoglio violento nei confronti del collega di studio – Art. 22 c.d.f. – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 185 Viola l’art. 22 c.d.f. l’avvocato che eserciti un’azione di spoglio violento nei confronti del collega al fine di riottenere la disponibilità della stanza da questi occupata nello studio. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 185 …...
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega – Violazione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione – Adeguatezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 109
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega – Violazione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione – Adeguatezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 109 Integra violazione degli artt. 22, canone II e 30 c.d.f., siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie, peraltro, il CNF ha ritenuto equo sostituire all’inflitta sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione quella della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 109 …...
La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza - Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214
La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza - Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214 In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, viola l’art. 22 del codice deontologico forense l’avvocato che, sulla base di una sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia del credito accertato, in relazione alle condizioni economiche del debitore, e pur in assenza di un rifiuto esplicito di quest’ultimo di dare esecuzione alla sentenza, notifichi atto di precetto al debitore, così aggravando la sua posizione debitoria, senza previamente informare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dar corso alla procedura esecutiva. Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214 …...

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