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art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti - codice deontologico forense

Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.

3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.


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Attività professionale senza titolo nel patrocinio in Cassazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145 Commette illecito deontologico, perché costituisce comportamento contrario all’art. 21 cdf, l’avvocato che patrocini una causa in Cassazione pur non essendo iscritto all’albo speciale dei soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145 _____________________________________ Gratuito patrocinio Patrocinio a spese dello Stato Avvocato gratis …...
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