art. 35 - Dovere di corretta informazione
Art. 35 - Dovere di corretta informazione - codice deontologico forense (2014 art.17bis/1997)
Art. 35 - Dovere di corretta informazione. (1)
1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita' professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attivita' professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti puo' usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non e' consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi consentano.
9. Le forme e le modalita' delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita' e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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(1) L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 gennaio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n. 102, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35 comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 gennaio 2016.
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