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art. 35 - Dovere di corretta informazione

Art. 35 - Dovere di corretta informazione - codice deontologico forense (2014 art.17bis/1997)

Art. 35 - Dovere di corretta informazione. (1)
1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita' professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attivita' professionale.

3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.

4. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5. L'iscritto nel registro dei praticanti puo' usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non e' consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.

7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi consentano.

9. Le forme e le modalita' delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita' e decoro della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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(1) L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 gennaio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n. 102, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35 comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 gennaio 2016.

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Documenti collegati:

La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017
La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017 In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell’8 aprile 2016, n. 55). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017 …...

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