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art. 31 - Compensazione

Art. 31 - Compensazione - codice deontologico forense 

Art. 31 - Compensazione

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;

b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;

c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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Individuazione del dies a quo della prescrizione dell’illecito disciplinare - costituisce illecito deontologico permanente - la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale Nel caso di illecito permanente del professionista realizzato con l’omissione del rendiconto e con il trattenimento della somma consegnata dal cliente, il momento in cui cessa la permanenza dell’illecito coincide con quello dell’indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, cui può essere equiparata la negazione di averla ricevuta, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p.L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanenteL’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penaleL’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, …...
Somme incassate per conto del cliente – Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 29 del 9 maggio 2024
Compensazione – violazione art 31 cdf – sussistenza Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che trattenga somme ricevute per conto della parte assistita, in assenza del suo consenso e comunque in violazione dell’art. 31 cdf, imputandole a pagamento del proprio onorario, anche perché in ambito disciplinare non trovano applicazione le norme civilistiche sulla compensazione poiché la condotta richiesta all’avvocato è diversa ontologicamente ed attiene ad una sfera di valori a tutela della dignità della classe forense (nel caso di specie il professionista non aveva messo immediatamente a disposizione del cliente la somma di euro 3640,00 ricevuta per suo conto del cliente, avendole imputate a titolo di compensazione)Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 29 del 9 2024 …...
Gestione somme del cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Santinon), sentenza n. 80 del 28 marzo 2025
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La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2 L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. Tali ipotesi non fanno venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2 …...
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La ritardata consegna al cliente di somme incassate per suo conto L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401   …...
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I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 110 All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto a titolo di compenso somme spettanti al proprio cliente, senza tuttavia provare in sede disciplinare il consenso espresso di quest’ultimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 110 …...
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I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 marzo 2016, n. 52 All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 marzo 2016, n. 52 …...
indebito trattenimento di somme - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 novembre 2014, n. 171
valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 novembre 2014, n. 171 L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 novembre 2014, n. 171 …...
Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343
Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343 Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343 …...
appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67
L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67 L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67 …...
Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67
Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67 L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista si era fatto consegnare dal cliente una notevole somma, motivando tale richiesta con la necessità -in realtà insussistente- di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire potenziali procedimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67 …...
trattenimento di somme spettanti al cliente Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206
L'indebito trattenimento di somme spettanti al cliente Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206 Il professionista che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206 …...
spese legali liquidate in sentenza a carico della controparte Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214
Illecito trattenere, senza il consenso del cliente, le spese legali liquidate in sentenza a carico della controparte Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214 Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che trattenga, a titolo di compenso, le somme ricevute dalla controparte soccombente come liquidate a suo carico in sentenza, senza il consenso espresso della parte assistita (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214 …...
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L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191 L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191 …...
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 134
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 134 All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 134 …...
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L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 98 L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto le somme incassate, per conto del cliente, dall’assicurazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 98 …...
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L’appropriazione di somme spettanti alla Curatela fallimentare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 70 Commette illecito disciplinare l’avvocato che, in qualità di Curatore fallimentare, si appropri di somme spettanti alla Curatela, così violando i doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf nonché quelli relativi alla gestione del denaro altrui ex art. 41 cdf (Nel caso di specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 70 …...
Mettere a disposizione (presso il proprio studio) le somme da restituire al cliente è sufficiente ad escludere l’illecito - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 54
Mettere a disposizione (presso il proprio studio) le somme da restituire al cliente è sufficiente ad escludere l’illecito - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 54 Non commette illecito disciplinare ex art. 44 cdf l’avvocato che, anziché direttamente restituire al proprio cliente la somma spettantegli, si limiti a mettergliela a disposizione presso il proprio studio, affinché la possa ritirare unitamente alla documentazione della sua pratica (Nel caso di specie, il cliente aveva chiesto all’avvocato la restituzione della somma di una offerta reale che la controparte aveva respinto. Il professionista invitava quindi espressamente il cliente a ritirare detta somma presso il proprio studio, unitamente a tutta la documentazione relativa agli incarichi conferitigli. Su esposto disciplinare del Cliente, che non ritirava quanto di sua spettanza, il Consiglio territoriale sanzionava il professionista, sospendendolo per mesi tre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione e, conseguentemente, annullato la sanzione disciplinare). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 54 …...
Il pagamento del compenso professionale effettuato dalla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 173
Il pagamento del compenso professionale effettuato dalla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 173 L’avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 173 …...
appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144
L’appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144 L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144   …...
indebito trattenimento di somme spettanti al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 101
L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 101 Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 101 …...
I limiti al pagamento ricevuto dalla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43
I limiti al pagamento ricevuto dalla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43 Purché il cliente vi consenta, ed a maggior ragione in caso di vero e proprio accordo contrattuale, l’avvocato ha diritto di trattenere a pagamento dei propri onorari le somme corrispostegli direttamente dalla controparte in forza di quanto stabilito con sentenza a titolo di rimborso delle spese legali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43 …...
Gestione di somme – Indebito trattenimento – Compensazione –Consiglio Nazionale Forense, decisione del 20 aprile 2011, n. 53
Gestione di somme – Indebito trattenimento – Compensazione –Consiglio Nazionale Forense, decisione del 20 aprile 2011, n. 53 Consenso dell’avente diritto – Necessità – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, il canone I dell’art. 44 c.d. specifica che l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido consenso prestato dal cliente – che peraltro secondo giurisprudenza costante del C.n.f. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione – può costituire ipotesi di lecita compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 marzo 2009). Consiglio Nazionale Forense, decisione del 20 aprile 2011, n. 53 …...
Gestione di somme – Indebito trattenimento successivo alla revoca del mandato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172
Gestione di somme – Indebito trattenimento successivo alla revoca del mandato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172 Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza Viola gli artt. 41 e 44 C.D. l’avvocato che, lungi dal mettere a disposizione del cliente le somme ricevute per conto di costui, provveda, pur dopo la revoca scritta del mandato, ad inviare all’assistito le parcelle relative alle competenze maturate e ad emettere relativa fattura, inoltrando al cliente la somma residuata dalla compensazione ad onta della contestazione del medesimo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172 …...
Gestione di somme – Indebito trattenimento – Nozione di parte assistita - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2009, n. 146
Gestione di somme – Indebito trattenimento – Nozione di parte assistita - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2009, n. 146 Benché l’art. 44 c.d.f., nel prevedere l’obbligo dell’avvocato di mettere immediatamente a disposizione le somme riscosse per conto del cliente, faccia riferimento espresso alla parte assistita, è indubbio che la ratio della norma impone che gli obblighi ivi previsti a carico del professionista debbano estendersi nei confronti di chiunque assuma, in quanto avente diritto, una posizione assimilabile a quella di parte assistita. (Nella specie, il C.N.F., in ragione della esiguità della somma trattenuta, della dinamica dei fatti e della mancanza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della censura in luogo della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 27 marzo 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2009, n. 146 …...
Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2009, n. 117
Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2009, n. 117 Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Prova certa – Necessità. Il consenso dell’avente diritto costituisce elemento costitutivo della fattispecie portata dall’art. 44 c.d.f., in ordine alla cui sussistenza il professionista deve fornire la prova certa, oggettiva e verificabile, versando, in caso contrario, nella censurabile condizione di avere trattenuto illegittimamente le somme percepite nell’interesse della parte assistita. Va, oltretutto, rilevato che il professionista che si avvale della compensazione non è esonerato dall’obbligo di rendiconto, ma deve anzi – ed a maggior ragione – fornire il rendiconto puntuale delle somme incassate per conto del cliente ed il dettaglio dei crediti professionali che intende portare in compensazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 17 maggio 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2009, n. 117 …...
Dovere di indipendenza – trattenimento somme a compensazione di parcella –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 febbraio 2001, n. 19
Dovere di indipendenza – trattenimento somme a compensazione di parcella –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 febbraio 2001, n. 19 Avvallo di obbligazioni assunte dal cliente – omesso adempimento delle obbligazioni – Illecito deontologico. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme a compensazione di onorari e si offra di avallare un’obbligazione cambiaria assunta dal proprio cliente, che poi non onori esponendosi ad una esecuzione forzata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 10 gennaio 1995). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 febbraio 2001, n. 19 …...
Dovere di diligenza, probità e dignità – Trattenimento somme –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 1997, n. 126
Dovere di diligenza, probità e dignità – Trattenimento somme –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 1997, n. 126 Illecito deontologico – Sussiste. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i doveri di diligenza, probità e dignità, l’avvocato che trattenga, confondendole con le proprie disponibilità, notevoli somme riscosse per conto del mandante. (Nella specie considerato che tale comportamento ha portato all’instaurazione di un procedimento penale per appropriazione indebita è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza, 6 giugno 1995). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 1997, n. 126 …...

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