Appropriazione indebita - mancata restituzione di somme di competenza altrui - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente. Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.L’appropriazione indebita di somme spettanti a persone prive in tutto od in parte di autonomiaCostituisce (anche) gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione di amministratore di sostegno, l’avvocato aveva prelevato indebitamente dal conto corrente di sette beneficiari la complessiva somma di circa mezzo milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025 …...
Prescrizione dell’azione disciplinare: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente.
Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado …...
L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 giugno 2020L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte
L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte giacchè il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, così come i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, rappresentando essi le necessarie premesse per l’agire degli avvocati e mirano a tutelare l’affidamento che la colletività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. Vìola quindi in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità il professionista che abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 giugno 2020 …...
Gestione di denaro altrui: l’illecito trattenimento del denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 4Gestione di denaro altrui: l’illecito trattenimento del denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 4
L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale (art. 30 ncdf, già art. 41 codice previgente), sicché integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che trattenga per sé il denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 4 …...
Obbligazioni nei confronti dei terzi - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF
Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, dopo che Corte di Cassazione -pres. Amoroso, rel. Travaglino, SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 aveva peraltro già rigettato l’istanza di sospensione cautelare della medesima sentenza per “evidente mancanza di fumus”, giacché “l’organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017 …...
L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017
Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare di Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, per “evidente mancanza di fumus”, giacché “l’organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”).
Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 …...
Somme incassate per conto del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401La ritardata consegna al cliente di somme incassate per suo conto
L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401
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Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343 …...
L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 150L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 150
Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 150 …...
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 110I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 110
All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto a titolo di compenso somme spettanti al proprio cliente, senza tuttavia provare in sede disciplinare il consenso espresso di quest’ultimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 110 …...
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 110I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 110
All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto a titolo di compenso somme spettanti al proprio cliente, senza tuttavia provare in sede disciplinare il consenso espresso di quest’ultimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 110 …...
Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 343 …...
Sanzione aggravata per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128Sanzione aggravata per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l’obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128 …...
Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista si era fatto consegnare dal cliente una notevole somma, motivando tale richiesta con la necessità -in realtà insussistente- di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire potenziali procedimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67 …...
Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista si era fatto consegnare dal cliente una notevole somma, motivando tale richiesta con la necessità -in realtà insussistente- di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire potenziali procedimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67 …...
spese legali liquidate in sentenza a carico della controparte Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214Illecito trattenere, senza il consenso del cliente, le spese legali liquidate in sentenza a carico della controparte Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214
Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che trattenga, a titolo di compenso, le somme ricevute dalla controparte soccombente come liquidate a suo carico in sentenza, senza il consenso espresso della parte assistita (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214 …...
Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197 …...
appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144L’appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144
L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144
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Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126
Pone in essere una condotta contraria agli artt. 5,6,7, 8 e 41 c.d.f., il professionista che, in violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, consenta ad un soggetto non abilitato l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato presso il proprio studio e che trattenga somme di denaro dei clienti senza renderne conto né provvedendo alla restituzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 19 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126 …...
Dovere di diligenza, probità e dignità – Trattenimento somme –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 1997, n. 126Dovere di diligenza, probità e dignità – Trattenimento somme –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 1997, n. 126
Illecito deontologico – Sussiste.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i doveri di diligenza, probità e dignità, l’avvocato che trattenga, confondendole con le proprie disponibilità, notevoli somme riscosse per conto del mandante. (Nella specie considerato che tale comportamento ha portato all’instaurazione di un procedimento penale per appropriazione indebita è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza, 6 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 1997, n. 126 …...