Art. 29 - Richiesta di pagamento - Codice deontologico forense
Art. 29 - Richiesta di pagamento
1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.
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Compenso sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 305 del 3 novembre 2025Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo
Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 305 del 3 novembre 2025 …...
Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 321 del 7 novembre 2025 Il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionaleL’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972).
In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.NOTA:La sentenza di cui in massima dà continuità ai principi di recente espressi da CNF n. 308/2025, CNF n. 182/2025, CNF n. 162/2025 e CNF n. 65/2025. Devono quindi ritenersi superati i precedenti orientamenti, secondo cui il dies a quo prescrizionale andrebbe al più tardi collegato:1) alla cessazione della condotta omissiva o comunque alla decisione del CDD (CNF n. 68/2025, CNF n. 453/2024, CNF n. 411/2024, CNF n. 219/2024, Cass. n. 10085/2023);2) per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (CNF n. 340/2024);3) alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso).Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 321 del 7 novembre 2025 …...
>>Accordo sul compenso - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025L’accordo sul compenso va stipulato al momento del conferimento dell’incarico - Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità
L’accordo sul compenso va stipulato al momento del conferimento dell’incaricoA pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell’avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell’art. 2233 co. 3 c.c., che non può ritenersi implicitamente abrogato dall’art. 13 co. 2 L. n. 247/2012, la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento.Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalitàL’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdf) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025 …...
Richiesta compenso manifestamente sproporzionato - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Santinon), sentenza n. 80 del 28 marzo 2025Illecito richiedere o pattuire un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta (art. 29 co. 4 cdf). Peraltro, l’illecito in parola non è escluso neppure dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdf) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesta un compenso professionale di € 800.000 oltre accessori, ancorché da parametri forensi fossero dovuti circa € 50.000).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Santinon), sentenza n. 80 del 28 marzo 2025 …...
L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti - sentenza n. 210 del 30 novembre 2021Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
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Fatturazione di compensi percepiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
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I limiti deontologici del c.d. palmario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196I limiti deontologici del c.d. palmario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196
In caso di esito favorevole della lite, è lecita la pattuizione scritta di un compenso ulteriore, purché sia contenuto nei limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito (Nel caso di specie, a fronte di un indennizzo di un milione di euro procurato al proprio assistito, l’avvocato aveva percepito da quest’ultimo un compenso di euro duecentomila oltre ai 50mila euro già corrispostigli dall’assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).
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Richiesta onorario eccessivo – Doveri di lealtà e correttezza –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 202ìRichiesta onorario eccessivo – Doveri di lealtà e correttezza –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 202
Violazione – Diritti – “Corrispondenza informativa” e “Consultazione con il cliente” – Onorari – “Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)” – Spettanza
L’ambiguità, da parte dell’avvocato, nella redazione del documento relativo al regolamento delle competenze professionali integra un contegno non commendevole, giacché idoneo a trarre in errore il cliente, in violazione degli artt. 6 (doveri di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza) e 35 (rapporto di fiducia) del codice deontologico forense.In tema di competenze professionali, il diritto “corrispondenza informativa” ed il diritto “consultazione col cliente” spettano per una sola volta per ogni grado del processo civile, e non per ogni lettera inviata. Per quanto, invece, concerne gli onorari, l’onorario per la voce “redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)” va applicato una sola volta e ricomprende sia la comparsa conclusionale sia la memoria di replica, non potendo essere duplicato per ognuno di tali due scritti difensivi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 9 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 202 …...
Contratto di patrocinio stipulato con un ente pubblico - Conferimento del mandato unitamente ad altri avvocati interni - Cass. n. 17506/2005Contratto di patrocinio stipulato con un ente pubblico - Conferimento del mandato unitamente ad altri avvocati interni . Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17506 del 30/08/2005
Contratto di patrocinio stipulato con un ente pubblico - Conferimento del mandato unitamente ad altri avvocati interni Qualora un avvocato svolga, anche se in regime di parasubordinazione , opera professionale in favore di un ente pubblico in virtù di mandato conferitogli unitamente ad altri avvocati interni dell'ente stesso, il contratto di patrocinio non implica di per sé l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere al professionista gli onorari per l'attività di determinazione della linea difensiva e di redazione degli scritti - nelle quali propriamente consiste l'opera del difensore e che sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle in cui si concreta l'esercizio dello jus postulandi - occorrendo, invece, la prova dell'effettiva esecuzione di tali attività , il cui onere grava sul professionista interessato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17506 del 30/08/2005
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Gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
Corte
Cassazione
17506
2005 …...
Conferimento di incarico da svolgere in favore di un terzo - Duplicità di rapporti Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004Conferimento di incarico da svolgere in favore di un terzo - Duplicità di rapporti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004
Conferimento di incarico da svolgere in favore di un terzo - Duplicità di rapporti - Procura rilasciata congiuntamente a due avvocati.
Ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. Né rileva, nell'ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti, e non all'incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004 …...
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