codice deontologico forense
TITOLO II - RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
Art. 23 - Conferimento dell'incarico
1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.
4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
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Documenti collegati:
Mandato non in presenza del difensore - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Vivese), decisione n. 9 del 14 gennaio 2025Autentica di sottoscrizione del mandato non in presenza del difensore – Firma apocrifa – Violazione artt. 9 e 23 codice deontologico vigente – Sussistenza
Pone in essere una condotta connotata da particolare gravità l’Avvocato che, omettendo di accertare l’identità del proprio assistito, attesti l’autenticità della procura – risultata poi apocrifa – sottoscritta non in sua presenza e senza avere mai avuto contatti con il cliente (nel caso di specie il professionista aveva ricevuto l’incarico da un terzo mediante consegna di fogli con firme di procura non apposte in sua presenza e dallo stesso autenticate).Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Vivese), decisione n. 9 del 14 gennaio 2025 …...
Doveri di probità, lealtà e fedeltà –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154Doveri di probità, lealtà e fedeltà –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura
Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 …...
Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 …...
Doveri di correttezza e lealtà – Violazione – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42Doveri di correttezza e lealtà – Violazione – Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42
Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42 …...
Doveri di probità, correttezza e lealtà - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 167Doveri di probità, correttezza e lealtà – Dovere di verità – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 167
Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur non essendo l’autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento ed un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione al suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tale illecito contegno, infatti, viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (artt. 5 e 6 c.d., ed in particolare il punto 6.I che impone all’avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all’art. 14.I c.d. (“l’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false”, con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 167 …...
Contratto di patrocinio stipulato con un ente pubblico - Conferimento del mandato unitamente ad altri avvocati interni - Cass. n. 17506/2005Contratto di patrocinio stipulato con un ente pubblico - Conferimento del mandato unitamente ad altri avvocati interni . Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17506 del 30/08/2005
Contratto di patrocinio stipulato con un ente pubblico - Conferimento del mandato unitamente ad altri avvocati interni Qualora un avvocato svolga, anche se in regime di parasubordinazione , opera professionale in favore di un ente pubblico in virtù di mandato conferitogli unitamente ad altri avvocati interni dell'ente stesso, il contratto di patrocinio non implica di per sé l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere al professionista gli onorari per l'attività di determinazione della linea difensiva e di redazione degli scritti - nelle quali propriamente consiste l'opera del difensore e che sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle in cui si concreta l'esercizio dello jus postulandi - occorrendo, invece, la prova dell'effettiva esecuzione di tali attività , il cui onere grava sul professionista interessato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17506 del 30/08/2005
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Gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
Corte
Cassazione
17506
2005 …...
Conferimento di incarico da svolgere in favore di un terzo - Duplicità di rapporti Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004Conferimento di incarico da svolgere in favore di un terzo - Duplicità di rapporti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004
Conferimento di incarico da svolgere in favore di un terzo - Duplicità di rapporti - Procura rilasciata congiuntamente a due avvocati.
Ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. Né rileva, nell'ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti, e non all'incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004 …...
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