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art. 24 - Conflitto di interessi

art.  24 - Conflitto di interessi - codice deontologico forense

Art. 24 - Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente le circostanze impeditive per la prestazione dell' attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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Prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 304 del 30 ottobre 2025
Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone. La nozione di conflitto di interessi comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale.Conseguentemente:1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività;2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.La nozione di conflitto di interessi comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistitoNei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio …...
Rapporti con i Magistrati - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 280 del 6 ottobre 2025
La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimo - Illecito prestare denaro al giudice delle proprie cause, anche senza finalità corruttive - Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimoCostituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 c.d.f., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, dall’istruttoria esperita in sede penale era peraltro risultato che l’incolpata aveva telefonato al magistrato di una propria causa e con cui aveva una relazione sentimentale, avanzando una “richiesta di informazione e comunque di pronuncia favorevole”).Illecito prestare denaro al giudice delle proprie cause, anche senza finalità corruttiveCostituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, anche senza finalità corruttive ma nell’ambito di un rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti, conceda un prestito di denaro al magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdf, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.Illecito consumare, peraltro in …...
Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025
Illecito assistere contemporaneamente il creditore procedente e il debitore esecutato L’art. 24 cdf mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito, contemporaneamente, il creditore procedente e il debitore esecutato. In applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività forense per la durata di mesi quattro).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025 …...
La nozione di conflitto di interessi - Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025
Il conflitto di interessi tra avvocato e assistito può essere anche solo potenziale La nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art.37 del codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, nell’ambito di una procedura esecutiva, chieda l’attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale. Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025 …...
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Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: l’illecito ha natura istantanea La violazione dell’art. 68 cdf è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024 …...
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Il conflitto di interessi dell’avvocato nelle controversie familiari che coinvolgono minori L’altissimo rilievo dei valori in gioco, sia avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, che all’esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili, quali, appunto i minorenni che di essa fanno parte, impone estrema cautela nell’assicurare che l’avvocato che assiste una delle parti non versi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024 …...
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I limiti alle azioni contro ex clienti dei colleghi di studio Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, all’art. 68 cdf (che riguarda i limiti alla “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) si applica l’art. 24 co 5 cdf (che estende il conflitto di interessi e quindi il dovere di astensione anche agli “avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”). (Nel caso di specie trattavasi di controversia familiare con minori). Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024 …...
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Rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi La nozione di conflitto di interessi comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale. Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024 …...
Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al . . . . Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022   Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022 …...
Illecito assistere il convenuto ed il terzo chiamato in potenziale conflitto di interessi tra loro
L’art. 24 ncdf (già art. 37 cdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente …. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022  L’art. 24 ncdf (già art. 37 cdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022 …...
Ai fini del conflitto di interessi non è sufficiente la mera condivisione dei locali con il legale di controparte - sentenza n. 22 del 22 marzo 2022
L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori…. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 22 del 22 marzo 2022   L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdf). In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell’obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata “oltre ogni ragionevole dubbio” e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva comminato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi al professionista che aveva assistito un soggetto convenuto in giudizio da un attore difeso da un avvocato che esercitava la professione nei suoi medesimi locali. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che -in base al principio accusatorio- ex actis non emergeva in modo certo che i due professionisti, oltre a condividere i locali di studio, collaborassero anche in maniera non occasionale, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare). Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 22 del 22 marzo 2022 …...
Conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense – Presupposti – Assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa – Esclusione – Fondamento.
Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il…. Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022   Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l’illecito “de quo” la condotta dell’avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell’art. 2285 c.c., da un socio receduto. Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022 …...
Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021   Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021 …...
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021   L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 …...
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 121 del 11 giugno 2021   L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 121 del 11 giugno 2021 …...
Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 121 del 11 giugno 2021   Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 121 del 11 giugno 2021 …...
Conflitto di interessi anche solo potenziale: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021
Conflitto di interessi anche solo potenziale: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021 …...
La contestuale difesa processuale di parti in conflitto anche solo potenziale di interessi tra loro - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 7030 del 12 marzo 2021
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Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 23 settembre 2020 …...
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Conflitto di interessi: la controversia personale con il cliente Nell’esercizio dell’attività professionale, l’avvocato deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, era insorta controversia tra il professionista ed il proprio assistito nel corso del rapporto professionale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 19 dicembre 2019 …...
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019 …...
Professioni intellettuali - Avvocato - Compenso – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17726 del 06/07/2018
Avvocato - onorari - tariffe professionali - Professioni intellettuali - Avvocato - Compenso – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17726 del 06/07/2018 Patto di quota lite stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 223 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012) - Massimi tariffari - Derogabilità - Fondamento. Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere. In tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato, il patto di quota lite, stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012), può validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, in primo luogo, perché la norma menzionata, contenendo una disposizione speciale rispetto al successivo comma 2, elimina in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza alcun limite, ed inoltre, perché l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie, in base all'art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17726 del 06/07/2018   …...
conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38 L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato (Nel caso di specie, il professionista aveva assunto un incarico contestuale tanto dalla società promittente venditrice, quanto da quella promittente acquirente dello stesso immobile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38 …...
Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato (Nel caso di specie, il professionista era difensore dell’imputato nel procedimento penale, e della persona offesa nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186   …...
Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186
Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 ncdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (Nel caso di specie, il professionista era difensore dell’imputato nel procedimento penale, e della persona offesa nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186   …...
Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186
Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186 Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 ncdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (Nel caso di specie, il professionista era difensore dell’imputato nel procedimento penale, e della persona offesa nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186 …...
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186 L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato (Nel caso di specie, il professionista era difensore dell’imputato nel procedimento penale, e della persona offesa nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186 …...
Ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180
Illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180   …...
Illecito assistere il convenuto ed il terzo chiamato in potenziale conflitto di interessi tra loro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394
Illecito assistere il convenuto ed il terzo chiamato in potenziale conflitto di interessi tra loro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394 L’art. 24 ncdf (già art. 37 cdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (Nel caso di specie, un condomino citava in causa il proprio Condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al dissesto del lastrico solare. Il Condominio si costituiva chiamando a manleva l’impresa costruttrice del lastrico stesso, ma convenuto e terzo chiamato si costituivano mediante il medesimo difensore). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394   …...
Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393
Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealta`, correttezza, imparzialita` ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, piu` che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l’attività richiestagli fosse “puramente materiale e passiva”, nonché del tutto marginale in ragione dell’uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita` professionale per la durata di mesi quattro). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393 …...
Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394
Illecito assistere il convenuto ed il terzo chiamato in potenziale conflitto di interessi tra loro L’art. 24 ncdf (già art. 37 cdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (Nel caso di specie, un condomino citava in causa il proprio Condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al dissesto del lastrico solare. Il Condominio si costituiva chiamando a manleva l’impresa costruttrice del lastrico stesso, ma convenuto e terzo chiamato si costituivano mediante il medesimo difensore). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394 …...
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 265
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 265 L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 265 …...
Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 186
Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 186 Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 ncdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 186   …...
Deontologicamente irrilevante il conflitto di interessi con soggetto diverso dal cliente o dalla parte assistita Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 giugno 2014, n. 77
Deontologicamente irrilevante il conflitto di interessi con soggetto diverso dal cliente o dalla parte assistita Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 giugno 2014, n. 77 Non può sussistere conflitto di interessi, rilevante ex art. 24 ncdf (già art. 37 cdf), ove esso riguardi un soggetto diverso dalla parte assistita o dal cliente.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 giugno 2014, n. 77 …...
Conflitto di interessi: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 110
Conflitto di interessi: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 110 L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 110 …...
Studio associato - obbligo dei singoli associati di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi tra loro Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 165
Studio associato - obbligo dei singoli associati di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi tra loro Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 165 La previsione dell’art. 37 codice deontologico (divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza; e ciò in quanto l’apparire indipendFenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente, dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone. La disciplina in questione, pertanto, si proietta alla tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale; ciò giustifica la presunzione assoluta di conflitto di interessi – conchiusa nella formula del secondo canone dell’art. 37 del Codice – allorché il collegamento tra due avvocati, patrocinanti due parti aventi interessi configgenti, sia riconducibile ad un rapporto associativo ed anche solo all’utilizzo dei medesimi locali. Si tratta di una valore (bene) indisponibile: neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività (Nel caso di specie, due avvocati di un medesimo studio associato avevano assunto la difesa della parte civile e rispettivamente dell’imputato di un medesimo procedimento penale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 165 - Pubblicato in Giurisprudenza CN …...
La rinuncia al mandato per conflitto di interessi sopravvenuto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229
La rinuncia al mandato per conflitto di interessi sopravvenuto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229 La norma di cui all’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa. In difetto, la rinuncia al mandato -che pure non deve necessariamente realizzarsi ad horas o comunque con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio al clienti, circostanza -questa- che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione (Nel caso di specie, l’avvocato veniva eletto sindaco di un Comune ma ciononostante, dopo oltre un anno dall’elezione, non dismetteva il mandato nei confronti di più imputati di reati edilizi nei quali era parte offesa il Comune stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229 …...
avvocato - prestazione professionale in conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 90
L’avvocato deve astenersi dall’assumere incarichi da soggetti che abbiano interessi e posizioni processuali divergenti, determinandosi altrimenti una violazione dei doveri di lealtà e correttezza Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90 L’avvocato deve astenersi dall’assumere incarichi da soggetti che abbiano interessi e posizioni processuali divergenti, determinandosi altrimenti una violazione dei doveri di lealtà e correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto il risarcimento dei danni da incidente stradale per conto di un cliente, al quale aveva altresì richiesto per conto di altro cliente il risarcimento dei danni per un secondo sinistro stradale verificatosi il giorno stesso del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 90Pubblicato in Giurisprudenza CNF …...
Studio associato e obbligo dei singoli associati di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi tra loro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 165
Studio associato e obbligo dei singoli associati di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi tra loro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 165 La previsione dell’art. 37 codice deontologico (divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza; e ciò in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente, dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone. La disciplina in questione, pertanto, si proietta alla tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale; ciò giustifica la presunzione assoluta di conflitto di interessi – conchiusa nella formula del secondo canone dell’art. 37 del Codice – allorché il collegamento tra due avvocati, patrocinanti due parti aventi interessi configgenti, sia riconducibile ad un rapporto associativo ed anche solo all’utilizzo dei medesimi locali. Si tratta di una valore (bene) indisponibile: neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività (Nel caso di specie, due avvocati di un medesimo studio associato avevano assunto la difesa della parte civile e rispettivamente dell’imputato di un medesimo procedimento penale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 165   …...
La prestazione professionale in conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 90
La prestazione professionale in conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 90 L’avvocato deve astenersi dall’assumere incarichi da soggetti che abbiano interessi e posizioni processuali divergenti, determinandosi altrimenti una violazione dei doveri di lealtà e correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto il risarcimento dei danni da incidente stradale per conto di un cliente, al quale aveva altresì richiesto per conto di altro cliente il risarcimento dei danni per un secondo sinistro stradale verificatosi il giorno stesso del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 90 …...
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103 L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103 …...
Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Conferimento del mandato da soggetto avversario in altro processo – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre
Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Conferimento del mandato da soggetto avversario in altro processo – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199 Realizza l’ipotesi prevista dall’art. 37 c.d.f. in materia di conflitto d’interessi il comportamento dell’avvocato che, al di là dell’effettività o potenzialità del conflitto, si presenti agli occhi della collettività come chi accetti un mandato da un soggetto che sia suo avversario in altro processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 aprile 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199 …...
Rapporti con la controparte – Richiesta di compenso professionale alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 settembre 2011, n. 147
Rapporti con la controparte – Richiesta di compenso professionale alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 settembre 2011, n. 147 Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dai propri clienti, direttamente al debitore e senza darne comunicazione ai clienti medesimi, e che allo stesso tempo, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 14 dicembre 2009) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 settembre 2011, n. 147 …...
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione artt. 37 e 51 c.d.f. - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 13 luglio 2011, n. 99
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione artt. 37 e 51 c.d.f. - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 13 luglio 2011, n. 99 Si pone in stridente contrasto con i doveri imposti dagli artt. 37 e 51 del codice deontologico forense il contegno del professionista che, in un momento immediatamente successivo alla rinuncia al mandato, agisca giudizialmente nei confronti dei suoi ex clienti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 10 ottobre 2008). Consiglio Nazionale Forense, decisione del 13 luglio 2011, n. 99 …...
Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Ratio – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, decisione n. 48 del 20 aprile 2011
Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Ratio – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, decisione n. 48 del 20 aprile 2011 Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 37 c.d.f., non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f. è diretta ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario che deve sussistere tra il cliente e l’avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista.Affinché la condotta dell’avvocato resti immune da censure deontologiche, non è sufficiente che il professionista affermi, dichiari o comunichi alle parti la sussistenza della situazione di incompatibilità per essere stato avvocato di entrambe, ma occorre altresì che egli ponga in essere tutte le cautele necessarie perché queste dichiarazioni non solo siano veritiere, ma appaiano in concreto tali da far apparire l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio o ipotesi. (Nella specie, alla dichiarazione formale con la quale il professionista comunicava ai due suoi clienti in contrapposizione che non avrebbe tutelato alcuno dei due, era seguito un comportamento che aveva dato luogo a situazioni di fatto, concludenti ed oggettive, in evidente contrasto con la posizione solo formalmente assunta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Casale Monferrato, 25 settembre 2008 …...
Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi Consiglio Nazionale Forense 12-05-2010, decisione n. 26
Avvocato - Procedimento disciplinare - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Artt. 37 e 51 codice deontologico forense - dopo avere assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, assuma successivamente il mandato in favore di uno di essi contro l'altro Consiglio Nazionale Forense 12-05-2010, decisione n. 26 Avvocato - Procedimento disciplinare - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Artt. 37 e 51 c.d.f  vere assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, assuma successivamente il mandato in favore di uno di essi contro l'altro Consiglio Nazionale Forense 12-05-2010, n. 26Pres. ALPA - Rel. ALPA - P.M. IANNELLI (conf.)Avvocato - Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.N.F. - Deposito di memorie - Termine - Decorrenza e scadenza - Artt. 60 e 61 r.d. n. 37/34.Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Artt. 37 e 51 c. I c.d.f. - Conflitto potenziale - Violazione - Natura interessi - Irrilevanza -Fattispecie.Avvocato - Norme deontologiche - Illecito deontologico - Sanzione - Misura - Notorietà dell'incolpata - Rilevanza.Ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. n. 37/34, il termine ultimo per presentare memorie scade il giorno decimo successivo a quello in cui il P.M. deve effettuare la restituzione degli atti.Il principio enunciato dall'art. 37, canone II, c.d.f., adesso contenuto nell'art. 51, canone I, è dotato di autonomo rilievo rispetto alla previsione generale ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di situazioni di possibile conflitto. L'elemento costitutivo dell'illecito disciplinare, rappresentato dalla successiva prestazione di assistenza "in favore" di uno solo dei coniugi, risulta pertanto pienamente integrato dalla mera accettazione del mandato ad assistere uno dei coniugi contro l'altro, senza che rilevi la natura degli interessi in contesa fra gli stessi.Benché l'art. 51, canone I, c.d.f. faccia espresso riferimento alla fattispecie in cui un avvocato, dopo avere assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, assuma successivamente il mandato in favore di uno di essi contro l'altro, analoga esigenza di tutela è ravvisabile nell'ipotesi …...
Conflitto di interessi – Violazione art. 37 c.d.f. – Configurabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 ottobre 2010, n. 142
Conflitto di interessi – Violazione art. 37 c.d.f. – Configurabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 ottobre 2010, n. 142 Il conflitto d’interessi perseguito dall’art. 37 c.d. va ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale possa implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente. (Nella specie l’incolpato, che aveva assistito l’esponente in determinate precedenti vicende, aveva successivamente prospettato allo stesso, proprio in base a tale nesso fiduciario, l’opportunità di acquistare un’unità immobiliare, tacendo tuttavia i vincoli di cointeressenza correnti tra lui stesso ed il coniuge e la parte venditrice). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 13 luglio 2009). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 ottobre 2010, n. 142 …...
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 37 c.d.f. - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 ottobre 2010, n. 90
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 37 c.d.f. - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 ottobre 2010, n. 90  Controversie di diritto familiare – Potenzialità del conflitto – Sufficienza Al fine di integrare la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d. – nella specie applicabile ratione temporis nella formulazione ante riforma – deve ritenersi sufficiente il carattere meramente potenziale del conflitto di interessi, cosicchè anche il solo rischio, ovvero la possibilità astratta del suo insorgere, vale a determinare la violazione deontologica, configurando la predetta norma, nell’ambito delle controversie familiari, un obbligo assoluto di astensione (nella specie, la ricorrente aveva assistito un coniuge nel giudizio di separazione per poi assumere la difesa dell’altro coniuge nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel contesto di una fattispecie che la giurisprudenza del Consiglio ha sempre ritenuto riprovevole). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 23 maggio 2006). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 ottobre 2010, n. 90 …...
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 ottobre 2010, n. 84
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 ottobre 2010, n. 84 Art. 37, I canone, c.d.f. – Concretezza e attualità del conflitto – Necessità Tranne il caso previsto dal canone II dell’art. 37 c.d.f., nel quale soltanto non occorre verificare se la situazione di conflitto di interessi – rilevando anche quello potenziale – abbia avuto modo di manifestarsi in concreto, in tutti gli altri casi il conflitto, per avere rilevanza disciplinare, deve essere concreto ed attuale e, pertanto, l’affermazione della relativa responsabilità è risultato cui si perviene dopo aver riscontrato in che modo, attualmente e concretamente, il conflitto si sia manifestato. (Nella specie il C.N.F. ha riformato sul punto la decisione del Consiglio territoriale che non aveva osservato un tale criterio di giudizio per aver ritenuto la rilevanza anche solo potenziale del conflitto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 13 aprile 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 ottobre 2010, n. 84 …...
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 37
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 37 Artt. 37 c.d.f. – Ratio – Violazione. La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f. mira ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 37 …...
Doveri di correttezza e lealtà – Violazione –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42
Doveri di correttezza e lealtà – Violazione –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42 Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale – Fattispecie. Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42 …...
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 maggio 2010, n. 17
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 maggio 2010, n. 17 Artt. 37 c.d.f. – Violazione – Conflitto potenziale – Sufficienza – Consapevolezza del conflitto da parte dell’assistito – Irrilevanza. Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 37 c.d. e della conseguente responsabilità disciplinare non rileva né che l’assistito abbia avuto o non consapevolezza del conflitto, né che alcun concreto conflitto di interessi si sia effettivamente verificato, atteso che la suddetta norma deontologica tutela situazioni di conflitto anche potenziali. Va pertanto ritenuto responsabile il professionista che abbia contemporaneamente assunto la difesa di due soggetti la cui posizione processuale sia in palese contrasto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 14 novembre 2008) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 maggio 2010, n. 17 …...
Norme deontologiche - conflitto d'interessi Cons. Naz. Forense 27-11-2009, n. 135
Avvocati - Norme deontologiche - conflitto d'interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l'avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima -Cons. Naz. Forense 27-11-2009, n. 135 Avvocato - Norme deontologiche - conflitto d'interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l'avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima -(Cons. Naz. Forense 27-11-2009, n. 135  )Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Artt. 37 e 51 c.d.f. - RapportoE' configurabile una situazione di conflitto d'interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l'avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in favore del primo e contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per quest'ultimo sostenuta, con ciò violando sia l'art. 37 c.d.f., laddove risultino sfruttate dall'incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell'attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l'art. 51 del medesimo codice, in virtù del tempo eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso fra la rinuncia ai mandati precedenti e l'assunzione del nuovo incarico nei confronti dell'ex cliente, tale da non configurare il ragionevole periodo di tempo richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione.Le violazioni dell'art. 37, I canone (contenuto nel 2° comma) e dell'art. 51 del C.D.F. ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell'avvocato che ne risulti responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d'interessi sanzionata dall'art. 37 non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è altrettanto vero che l'avvocato che, nell'assumere un mandato successivo, abbia violato l'art. 37, può anche commettere la violazione sanzionata dall'art. 51 quando assuma il nuovo incarico a distanza di tempo non ragionevole (o prima del decorso del biennio, come recita la nuova formulazione dell'art. 51, a seguito della …...
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257 Nei doveri primari dell’avvocato rientra quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico. Tale divieto è diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, posto che solo l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi della parte patrocinata garantisce la difesa tecnica, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità.Il divieto posto dall’art. 35, co. 2, c.d.f. mira a preservare due valori assoluti e portanti del ministero professionale, l’intuitus personae ed il dovere di evitare situazioni di conflitto di interessi, le quali, oltre a pregiudicare in re ipsa il rapporto professionale, si traducono in una più ampia e generale lesione della credibilità ed affidabilità etica della classe forense. Pone in essere, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri con il cliente un articolato rapporto di dare e di avere regolando il relativo rapporto economico su basi compensative. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 luglio 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257 …...
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216 Artt. 37 c.d.f. – Conflitto potenziale – Violazione. L’art. 37 c.d., nel tutelare la condizione astratta di imparzialità ed indipendenza dell’avvocato, sancisce l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando ciò determini un conflitto di interessi reale ovvero anche meramente potenziale con il proprio assistito, sicché anche il solo rischio serio di conflitto determina la violazione del dettato deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 aprile 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216 …...
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 135
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 135 E’ configurabile una situazione di conflitto d’interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l’avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in favore del primo e contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per quest’ultimo sostenuta, con ciò violando sia l’art. 37 c.d.f., laddove risultino sfruttate dall’incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell’attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l’art. 51 del medesimo codice, in virtù del tempo eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso fra la rinuncia ai mandati precedenti e l’assunzione del nuovo incarico nei confronti dell’ex cliente, tale da non configurare il ragionevole periodo di tempo richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione.Le violazioni dell’art. 37, I canone (contenuto nel 2° comma) e dell’art. 51 del C.D.F. ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell’avvocato che ne risulti responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 37 non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è altrettanto vero che l’avvocato che, nell’assumere un mandato successivo, abbia violato l’art. 37, può anche commettere la violazione sanzionata dall’art. 51 quando assuma il nuovo incarico a distanza di tempo non ragionevole (o prima del decorso del biennio, come recita la nuova formulazione dell’art. 51, a seguito della modifica introdotta con delibera del CNF del 27 gennaio 2006) e quando egli si avvalga di notizie apprese nel corso del recedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 marzo 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 135 …...
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi potenziale – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 maggio 2009, n. 38
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi potenziale – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 maggio 2009, n. 38 Atteso che l’art. 37 c.d.f. sancisce per l’avvocato l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando ciò determini un conflitto di interessi reale o meramente potenziale con il proprio assistito, deve ritenersi – anche in considerazione della ratio della disposizione – che anche il solo “rischio serio di conflitto” sia idoneo ad integrare la violazione del dettato deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 luglio 2007) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 maggio 2009, n. 38 …...
Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 149
Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 149 L’assunzione della contemporanea difesa di due soggetti portatori di interessi obiettivamente configgenti (nella specie, il fallimento ed una controparte del fallimento medesimo), determina l’esteriorizzazione di una situazione ambigua e violativa dei doveri professionali dell’avvocato, il quale deve astenersi dall’assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti (art. 37 c.d.f.), nonché – più in generale – informare la propria condotta ed attività professionale ai parametri comportamentali della lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.).L’illecito ex art. 37 del c.d.f., norma che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, prescinde, per la relativa configurazione, dalla ricorrenza di un danno, dando rilievo unicamente alla condotta dell’avvocato. La circostanza, in concreto, dell’assenza di un pregiudizio può al più rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 14 marzo 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 149   …...
Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184 Nel caso in cui professionisti partecipi del medesimo studio legale contemporaneamente prestino la propria attività in favore di soggetti in conflitto di interessi è ravvisabile la violazione dell’art. 37 CDF, trattandosi di un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale. Al fine di escludere l’illecito deontologico, invero, non rileva la circostanza secondo cui tra i professionisti sussista, come nelle specie, un semplice rapporto di colleganza di studio, e non invece un legame societario o d’altro tipo. Deve essere, infatti, condivisa l’interpretazione del citato art. 37 (ancor più a seguito della intervenuta modifica), secondo cui, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (nella specie, il CNF ha ritenuto di irrogare la sanzione dell’avvertimento, in luogo di quella della censura, ritenuta eccessiva anche per la mancanza di un danno effettivo subito dall’esponente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 31 gennaio 2005). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184 …...
Conflitto di competenza - Ricusazione - Astensione
Conflitto di competenza - Ricusazione - Astensione Una presunta parzialità del consigliere dell'Ordine chiamato a far parte del collegio giudicante in procedimento disciplinare, per ragioni che attengano esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale, non costituisce motivo per la ricusazione e, quindi, per l'astensione. (C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 132 - Pres. CAGNANI - Rel. RICCIARDI - P.M. NICITA (concl. conf.) - (Decide conflitto di competenza sollevato dal Consiglio Ordine Roma, 7 dicembre 1989). Conflitto di competenza - Ricusazione - Astensione Una presunta parzialità del consigliere dell'Ordine chiamato a far parte del collegio giudicante in procedimento disciplinare, per ragioni che attengano esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale, non costituisce motivo per la ricusazione e, quindi, per l'astensione. L'istituto dell'astensione può interessare la persona fisica dei singoli consiglieri e non il Consiglio dell'Ordine quale organo innanzi al quale pende il procedimento. (C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 132 - Pres. CAGNANI - Rel. RICCIARDI - P.M. NICITA (concl. conf.) - (Decide conflitto di competenza sollevato dal Consiglio Ordine Roma, 7 dicembre 1989 …...

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