art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi
Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi - codice deontologico forense (2014)
Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi
1. L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
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Documenti collegati:
Fatturazione di compensi - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024
L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico di natura permanente
L’omessa fatturazione di compensi percepiti (artt. 16 e 29 cdf), costituisce illecito deontologico di natura permanente, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente (art. 56 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024 …...
Doveri di lealtà, correttezza e collaborazione con le istituzioni forensi
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021
La scelta dell’Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di negare, in applicazione dei principi del nemo tenetur se detegere” e del “nemo tenetur se ipsum tradere”, circostanze a sé sfavorevoli, in quanto espressione dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non può assurgere ad elemento costitutivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 71 CDF, pena, in mancanza, la lesione di tale diritto.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021 …...
Mandato - Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56
L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56
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Sanzioni disciplinari - Art. 3, comma 2, l. 247 del 2012 - Norma di chiusura - Conseguenze – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8038 del 30/03/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Art. 3, comma 2, l. 247 del 2012 - Norma di chiusura - Conseguenze – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8038 del 30/03/2018
L'art. 3, comma 2, l. n. 247 del 31 dicembre 2012 costituisce norma di chiusura intesa ad individuare le condotte che hanno rilevanza disciplinare fra quelle, contenute nel nuovo codice deontologico forense ed attinenti ai doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza, che rispondono alla tutela del pubblico interesse al corretto esercizio della professione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva ravvisato la sussistenza dell'illiceità della condotta posta in essere da un avvocato, consistita nell'avere minacciato un collega di denuncia penale, ove non gli avesse rivelato delle informazioni coperte da segreto professionale). Ù
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8038 del 30/03/2018 …...
Principi deontologici di lealtà e correttezza - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017
Il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l’avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealta` e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato disciplinarmente per aver infondatamente richiesto la condanna in proprio del collega avversario per responsabilità processuale aggravata. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Sica- sentenza n. 10/2017, che a sua volta aveva confermato la sanzione comminata dal Consiglio territoriale).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017
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La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”, in combinato disposto con l’art. 9 ncdf (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”), già artt. 5 e 6 codice previgente.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61 …...
Illecito disciplinare: la richiesta infondata di condanna per responsabilità processuale aggravata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10
Illecito disciplinare: la richiesta infondata di condanna per responsabilità processuale aggravata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10
Integra illecito disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e colleganza (art. 19 ncdf, già art. 22 codice previgente), il comportamento dell’avvocato che richieda la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) in solido con il suo difensore (art. 94 cpc) qualora il relativo giudizio si concluda escludendo in radice i presupposti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché l’asserita trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 88 cpc). (Nel caso di specie, la domanda avversaria -ritenuta scorretta e in mala fede- veniva accolta in primo grado e confermata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10
Illecito disciplinare: la richiesta infondata di condanna per responsabilità processuale aggravata
Integra illecito disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e colleganza (art. 19 ncdf, già art. 22 codice previgente), il comportamento dell’avvocato che richieda la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) in solido con il suo difensore (art. 94 cpc) qualora il relativo giudizio si concluda escludendo in radice i presupposti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché l’asserita trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 88 cpc). (Nel caso di specie, la domanda avversaria -ritenuta scorretta e in mala fede- veniva accolta in primo grado e confermata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10 …...
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016
L’avvocato, che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, non è più tenuto a valutare la “verosimiglianza” della fondatezza dell’accusa rivolta al collega stesso (art. 38 ncdf, già art. 22 cdf), e tale nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, in quanto più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016 …...
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193 …...
L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180
L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell’ambito dell’attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di appropriazione indebita e falso in scrittura privata, condotte -queste- non espressamente tipizzate dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell’avvocato “cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (art. 4 c. 2°). In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 …...
Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180
Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180
La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 …...
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140
art. 43 Codice deontologioc forense …...
Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116
Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116
Il nuovo Codice Deontologico è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione viene validamente affidato a concetti diffusi (id est principi, criteri), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti (Nel caso di specie, il professionista comunicava falsamente alla DPL prestazioni mai effettuate alterando i fogli di presenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116 …...
L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 79
L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 79
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 79 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130 …...
Il diritto/dovere di difesa va contemperato con i doveri di lealtà, correttezza e colleganza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75
Il diritto/dovere di difesa va contemperato con i doveri di lealtà, correttezza e colleganza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75
L’avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto, con la memoria di replica, dei documenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75 …...
La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171
La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171
Gli artt. 6 e 48 cdf sono volti a contemperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte, consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie. Diritto/dovere che non può essere illimitato, e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all’offesa. Non devono pertanto essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all’azione in cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, nella lettera indirizzata alla controparte, l’avvocato specificava che il pignoramento potrà avvenire “in momenti imbarazzanti”, quello del conto corrente “si estenderà ai familiari cointestatari”, “le impedirò di utilizzare l’autovettura” e “chiederò la vendita della sua casa, coinvolgendo tutti i comproprietari”).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171 …...
L’accordo con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 93
L’accordo con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 93
E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 93 …...
l’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 86
l’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 86
L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 86
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Corrispondenza inviata direttamente alla controparte – Invio di copia al legale avversario – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122
Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Corrispondenza inviata direttamente alla controparte – Invio di copia al legale avversario – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che invii una lettera direttamente alla controparte mandandone una copia al legale avversario per sollecitare la stessa ad una condotta collaborativa. Il codice deontologico, infatti, nel sancire il divieto di corrispondenza prevede delle eccezioni relative all’ipotesi in cui il professionista debba richiedere alla controparte “particolari comportamenti o intimare messe in mora ed evitare trascrizioni o decadenze” e sempre peraltro a condizione che ne venga inviata una copia, per conoscenza, al legale avversario. (Nella specie il professionista è stato assolto).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122 …...
Eccezioni relative alla costituzione del collega di controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza -Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 febbraio 2004, n. 17
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di difesa – Eccezioni relative alla costituzione del collega di controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza -Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 febbraio 2004, n. 17
E’ corretto il comportamento dell’avvocato che per la tutela della parte assistita eccepisca la non corretta costituzione della parte attraverso il suo difensore. Il diritto di svolgere la difesa giudiziale è infatti prevalente sul diritto all’onore della controparte quando le eccezioni svolte siano attinenti e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, e siano state ingenerate dal comportamento tenuto dal difensore della controparte. (Nella specie, è stato assolto l’avvocato che aveva eccepito la irrituale procura a difensore e quindi la nullità dell’atto di appello in quanto, per un disguido degli uffici la copia in suo possesso era in effetti priva della procura al difensore). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 18 settembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 febbraio 2004, n. 17 …...
Omessa attesa del collega di controparte in udienza – Dovere di difesa – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 216
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti di colleganza -Omessa attesa del collega di controparte in udienza – Dovere di difesa – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 216
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, dopo aver atteso inutilmente l’arrivo del collega di controparte, che pure si era costituito, insista per l’assunzione dei mezzi istruttori, pur conoscendo la ferma contrarietà del collega avversario; non sussiste, infatti, l’obbligo da parte dell’avvocato di attendere il collega contraddittore senza limiti temporali, mentre certamente vi è l’obbligo di non pregiudicare gli interessi del cliente chiedendo rinvii per la mera assenza del collega di controparte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 6 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 216 …...
espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 167
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza e dovere di difesa – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 167
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che nel corso di una causa ecceda nell’attività difensiva arrivando ad accusare il difensore di controparte di gravi reati penali. (Nella specie è stata ridotta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione da mesi quattro a mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 167 …...
fine
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