Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi - codice deontologico forense (2014)
Articolo vigente
Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi
1. L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 6.Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I.- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
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