art. 15 - Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Art. 15 - Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua - codice deontologico forense
Art. 15 - Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
1. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
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Documenti collegati:
Aggiornamento e formazione - Consiglio nazionale forense, parere n. 58 del 10 ottobre 2025
Il COA di Perugia chiede di sapere se possa essere annoverata – tra le attività formative – la frequenza dei corsi finalizzati alla preparazione di esami universitari in materie attinenti a quella giuridica (ad es. criminologia).
Le attività di aggiornamento e formazione che possono essere considerate valevoli ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo sono specificate dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento n. 6/2014: tra di esse non figura la frequenza di corsi universitari finalizzati al superamento di esami di profitto, a meno che non si tratti di esami in corsi di master in primo e secondo livello (art. 3, comma 4, lett. b) del Regolamento) o di attività comunque accreditate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del medesimo Regolamento.Consiglio nazionale forense, parere n. 58 del 10 ottobre 2025 …...
Formazione continua - Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento
(Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025 …...
Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 423 del 18 novembre 2024
L’obbligo di formazione continua non è assolto mediante l’autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale altrimenti acquisita
Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo illecito deontologico, non essendo altresì necessario indagare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, tantomeno d’ufficio o sulla scorta di un’autoreferenziale richiamo alla competenza professionale altrimenti acquisita, giacché l’acquisizione dei crediti formativi è proprio il sistema attraverso il quale provare l’aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico
(Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della sanzione disciplinare avendo il CDD omesso di considerare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, in quanto collaboratore redazionale di una rivista giuridica).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 423 del 18 novembre 2024 …...
Formazione continua - Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 9 ottobre 2024
Il COA di Mantova chiede di sapere se l’articolo 15, comma 2, lett. a) del regolamento n. 6/2014 (Formazione continua) - il quale esonera dall’obbligo formativo gli iscritti “che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori” - possa applicarsi agli iscritti autorizzati all’esercizio dell’istruzione parentale, prevista dal d. lgs. n. 297/1994 e dal d. lgs. n. 62/2017 e, in caso di risposta affermativa, quale sia l’anno di riferimento (se quello in cui è stata ottenuta l’autorizzazione o quello in cui il minore abbia attestato, con il superamento di un esame, l’avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale).
L’autorizzazione all’istruzione parentale - ove seguita, beninteso, dall’effettivo svolgimento di compiti di istruzione dei figli - costituisce senz’altro un “dovere” collegato alla paternità o alla maternità, in presenza di figli minori. Lo stesso rientra quindi nella fattispecie di cui all’articolo 15, comma 2, lett. a) e, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, il relativo esonero “ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento”.
Ne consegue che, ai fini dell’esonero, l’iscritto/a dovrà dimostrare non solo di essere autorizzato/a all’istruzione parentale, ma di aver effettivamente svolto i corrispondenti doveri educativi; pertanto, il periodo di riferimento per la determinazione della portata dell’esonero non potrà che essere computato a valle dello svolgimento dell’esame che attesti l’avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale, per il periodo in cui il programma è stato effettivamente svolto.
Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 9 ottobre 2024 …...
Avvocati - Formazione continua - Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 28 giugno 2024
Tirocinio formativo finalizzato all’assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP)
Il COA di Torino chiede di sapere se il tirocinio formativo finalizzato all’assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP) possa essere considerato al fine dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dell’avvocato anche alla luce dell’avvenuto accreditamento nel corso degli anni, da parte del CNF, di corsi organizzati - per gli avvocati - dalla Scuola Superiore della Magistratura.
La risposta è resa nei termini seguenti.
Il quesito fa riferimento ad attività formative - quali lezioni tenute dal magistrato, partecipazione a udienze - che paiono atipiche e non accreditabili. D’altra parte, i corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e accreditati dal CNF erano corsi rivolti specificamente alla formazione dell’avvocato.
Ne consegue che - impregiudicata la possibilità di far valere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo singole attività formative svolte nell’ambito del tirocinio di formazione purché, ovviamente, nel rispetto del regolamento n. 6/2014 - il tirocinio per l’accesso alle funzioni di GOP o GOT non può essere di per sé considerato quale attività formativa utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato.
Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 28 giugno 2024 …...
Avvocati - formazione continua - Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 28 giugno 2024
Il COA di Brescia formula una serie di quesiti in materia di formazione continua.
Con il primo quesito, chiede di sapere quale sia il periodo di riferimento per il rilascio dell’attestato di formazione continua. L’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate.
Con il secondo quesito, chiede di sapere se possa comunque essere rilasciato l’attestato di formazione continua non risultando conseguito il numero minimo di crediti, all’esito di una valutazione complessiva di sostanziale assolvimento dell’obbligo formativo. Sul punto si osserva che il mancato conseguimento del numero minimo di crediti impedisce in radice di considerare assolto l’obbligo formativo.
Con il terzo quesito chiede di sapere se i crediti in esubero conseguiti a partire dall’anno 2020 possano essere imputati all’anno “contiguo”. Sul punto si osserva quanto segue. Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due - la n. 168/2020 e la n. 310/2020 - consentono di compensare i crediti, rispettivamente per l’anno formativo 2020 e per l’anno formativo 2021.
Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che - trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare - non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede e in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.
Con il quarto quesito, chiede di sapere se la verifica dell’effettiva, continua e stabile attività da parte del Consiglio dell’Ordine debba essere comunque condotta all’esito del triennio ovvero debba riguardare il solo ultimo anno. Sul punto si osserva che l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità …...
Crediti formativi - Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 28 giugno 2024
Avvocati - Compensazione dei crediti formativi - triennio - annuale
Il COA di Prato formula un quesito in merito alla possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 12, comma 5 del Regolamento n. 6/2014 in materia di compensazione dei crediti formativi all’interno del triennio nel diverso sistema di valutazione annuale conseguente alle delibere adottate dal CNF in deroga al quadro regolamentare a partire dal 2020.
Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due - la n. 168/2020 e la n. 310/2020 - consentono di compensare i crediti.
In particolare, la delibera n. 168/2020 prevede che “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”; la delibera n. 310/2020, relativa all’anno formativo 2021, prevede che:
“i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto 1 formativi alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”.
Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che - trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare - non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede ed in assenza di …...
Magistrato iscritto all’albo - Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024
Avvocati - Obbligo formativo - Magistrato iscritto all’albo
Il COA di Potenza chiede di sapere se possa considerarsi esonerato dall’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento n. 6/2014 il magistrato che, già iscritto per un anno nell’Albo e successivamente cancellatosi avendo preso servizio si iscriva nuovamente nell’Albo dopo venticinque anni di servizio e avendo sempre adempiuto all’obbligo formativo.
L’articolo 15, comma 1, del Regolamento n. 6/2014 prevede che siano esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione. Il COA chiede di sapere se possa configurarsi - in via analogica - una equipollenza funzionale tra i venticinque anni di formazione maturati come magistrato e la causa di esonero in parola.
L’eccezionalità della fattispecie di cui al quesito - avvocato già iscritto, successivamente cancellatosi per assumere le funzioni di magistrato e poi nuovamente iscrittosi dopo venticinque anni di servizio - e la possibilità di ricondurre a finalità analoghe la formazione continua dell’avvocato e quella del magistrato (come peraltro prospettato nel quesito) consente di rispondere in termini affermativi.
Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024 …...
Formazione continua - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024
Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdf) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024 …...
Obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
L’obbligo formativo non è assolto né attenuato dall’attività professionale in sè dell’avvocato
L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di generica attività auto formativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024 …...
Obbligo formativo - stato di necessità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità
Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024 …...
Formazione continua - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale.
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024 …...
Obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 18 aprile 2024
La generica formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico
L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
L’obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell’acquisizione dei crediti previsti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 136 del 18 aprile 2024 …...
L’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua (assistito da sanzione) ha fonte normativa ed è conforme a Costituzione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021
Il Reg. CNF n. 6/2014 e l’art. 15 cdf in tema di obbligo di aggiornamento professionale e di formazione continua (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) hanno un proprio fondamento normativo (artt. 12 co. 1 e 38 RDL n. 1578/1933, art. 2 co. 3 DL 4/07/2006, conv. L. n. 248/2006), che non contrasta con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021
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L’obbligo di formazione (assistito da sanzione) è conforme a Costituzione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 218
L’obbligo di formazione (assistito da sanzione) è conforme a Costituzione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 218
La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell’iscrizione nell’albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l’accesso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 218 …...
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato, stante l’art. 15 ncdf (già art. 13 codice previgente), in combinato disposto con l’art. 69 ncdf che richiede all’avvocato il rispetto dei regolamenti del CNF e del COA di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189 …...
impugnazione sottoscrizione in originale
impugnazione priva della sottoscrizione in originale
È inammissibile, perché priva della sottoscrizione in originale, l’impugnazione proposta al C.N.F. esclusivamente a mezzo fax e non seguita da ulteriore invio di originale nei termini per l’impugnazione stessa.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 125 …...
Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97
Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97
Per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 ncdf, già art. 13 cdf prev.) non è tipizzata una sanzione, la quale deve pertanto essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa, tenendo presenti le peculiarità della fattispecie in esame e il comportamento complessivo dell’incolpato (Nel caso di specie l’incolpato aveva acquisito 25 crediti formativi invece dei 50 previsti per il triennio 2008-2010. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminatagli dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97 …...
Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222
Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo. La violazione di tali consolidati princìpi da parte di un esponente che abbia la qualifica di avvocato può essere valutata quale indice di mancato rispetto dell’obbligo deontologico di competenza e formazione professionale (Nel caso di specie, un avvocato aveva impugnato al CNF il provvedimento con cui il COA aveva archiviato il suo esposto contro un Collega. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222 …...
L’attuale connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
L’attuale connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, l’art. 11 c. 2 L. 247/2012 (secondo cui l’inadempimento dell’obbligo formativo presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età) può applicarsi retroattivamente (Nel caso di specie, il professionista -ultrasessantenne- era stato sanzionato per aver violato l’obbligo formativo. In applicazione del principio di cui in massima, poiché nelle more del procedimento disciplinare entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale con il nuovo limite d’età, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 123 …...
Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107
Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107 …...
fine
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