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art. 14 - Dovere di competenza

Art. 14 - Dovere di competenza - codice deontologico forense  (2014)

Art. 14 - Dovere di competenza

1. L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

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Documenti collegati:

Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97
Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97 Per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 ncdf, già art. 13 cdf prev.) non è tipizzata una sanzione, la quale deve pertanto essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa, tenendo presenti le peculiarità della fattispecie in esame e il comportamento complessivo dell’incolpato (Nel caso di specie l’incolpato aveva acquisito 25 crediti formativi invece dei 50 previsti per il triennio 2008-2010. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminatagli dal Consiglio territoriale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97 …...
Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222
Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222 La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo. La violazione di tali consolidati princìpi da parte di un esponente che abbia la qualifica di avvocato può essere valutata quale indice di mancato rispetto dell’obbligo deontologico di competenza e formazione professionale (Nel caso di specie, un avvocato aveva impugnato al CNF il provvedimento con cui il COA aveva archiviato il suo esposto contro un Collega. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222 …...
Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107 Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107 …...

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