art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza - Codice deontologico forense
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
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Documenti collegati:
dovere di riservatezza avvocato deontologia - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84
Il dovere di riservatezza dell'avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte (Nel caso di specie, l'avvocato veniva sanzionato dall'ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione "riservata-personale" al fax di studio della controparte, avvocato in proprio, con la conseguenza che i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha cassato la decisione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84
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Decoro e riservatezza nell’incasso di somme dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 57
Decoro e riservatezza nell’incasso di somme dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 57
Commette illecito disciplinare l’avvocato che intaschi il denaro corrispostogli dal cliente senza la dovuta riservatezza ovvero con modalità non consone allo stile ed al decoro della professione (Nella specie, il denaro veniva incassato per strada davanti al Tribunale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 57 …...
Doveri di probità, lealtà e fedeltà –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
Doveri di probità, lealtà e fedeltà –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura
Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 …...
Rapporti con la controparte –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2010, n. 10
Rapporti con la controparte –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2010, n. 10
Doveri di dignità – probità e decoro – Dovere di segretezza e riservatezza.
Viola i doveri imposti dall’art. 5 comma II e 9 c.d.f., l’avvocato che, nell’ambito di una corrispondenza epistolare avente altro oggetto, renda noto alla società con la quale il proprio cliente intrattenga rapporti professionali lo svolgimento di un’attività giudiziale in favore di costui, nonché la circostanza del mancato pagamento del compenso maturato per tale attività difensiva, con ciò rivelando notizie assolutamente irrilevanti ed inconferenti ed altresì potenzialmente lesive dell’onore e del decoro del predetto assistito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 luglio 2008)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2010, n. 10 …...
L’illecita rivelazione di notizie riguardanti un giudizio in corso - Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816
L’illecita rivelazione di notizie riguardanti un giudizio in corso - Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816
In tema di violazioni disciplinari da parte degli avvocati, la rivelazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte di un avvocato che svolge il patrocinio è di per sé lesiva dell’interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l’immagine dell’intera classe forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 6 Dicembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816 …...
adempimento fiscale - Omesso rilascio fattura – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 1999, n. 138
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Praticante avvocato – Attività senza abilitazione al patrocinio – Richiesta di acconti – Omesso rilascio fattura – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 1999, n. 138
Il professionista che, pur non essendo abilitato al patrocinio, svolga un mandato professionale peraltro ingenerando l’erronea aspettativa del cliente che egli sia dotato della competenza e dei requisiti prescritti dalla legge, che esegua il mandato così ricevuto con negligenza, si faccia consegnare acconti non emettendo la relativa fattura, e peraltro chieda per l’attività svolta compensi eccessivi, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi tre).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 1999, n. 138 …...
Rapporti con i colleghi –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 1995, n. 110
Rapporti con i colleghi –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 1995, n. 110
Dovere di colleganza e riservatezza – Dovere di difesa.
Nemmeno il fine, peraltro commendevole, di dare il massimo della tutela all’interesse del proprio cliente, fosse anche quello della libertà personale, può giustificare la lesione del principio deontologico legato al dovere di riservatezza in ordine alle comunicazioni tra colleghi, vero cardine sul quale poggia la deontologia forense. (Nella specie è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo dell’1 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 1995, n. 110 …...
fine
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